La disciplina delle dichiarazioni d’intento negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. In generale, in caso di errori, l’attuale impianto normativo prevede sanzioni per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione:
- il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento
- l’esportatore abituale che la emette.
Di seguito, le principali sanzioni distinte a seconda che l’errore o omissione sia di tipo formale o sostanziale.
SANZIONI PER ERRORE FORMALE
- Se sulle fatture emesse nei confronti di un esportatore abituale non è riportato il numero ad essa attribuito dal cessionario e quello attribuito dal cedente, si applica la sanzione unica per irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro.
- L’omessa numerazione e annotazione è sanzionabile da 516 a 2.582 euro.
- Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza.
- È punito con la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate.
SANZIONI PER ERRORE SOSTANZIALE
- Chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione d’intento è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa. Attenzione: Tale sanzione trova applicazione anche nel caso in cui il fornitore o prestatore emetta la fattura senza applicazione dell’IVA superando il plafond IVA riportato nella dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale. Pertanto, il cedente/prestatore è tenuto a monitorare costantemente l’importo del plafond del proprio cessionario/committente scalando volta per volta per l’importo delle fatture emesse in ragione della dichiarazione d’intento ricevuta.
- È punito con la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell’imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.
Fonte: Fisco e Tasse