E’ quanto ha deciso la Cassazione con la sentenza 22976 del 12 novembre, in applicazione del principio in base al quale la norma speciale deroga quella generale.
I fatti
A un commerciante napoletano veniva notificato un atto sanzionatorio che prevedeva la sospensione di quindici giorni dell’attività, per mancata emissione dello scontrino fiscale (tre violazioni nel quinquennio).
Contro il provvedimento, il contribuente proponeva ricorso alla Ctp in quanto, avendo optato per la definizione agevolata, con il pagamento di un quarto dell’importo nel termine di 60 giorni, riteneva di conseguenza sanata la sanzione accessoria dell’interruzione temporanea dell’esercizio.
La Ctp accoglie il ricorso proposto dal contribuente.
Dello stesso parere la Ctr Campania, che rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado. Secondo i giudici, la sospensione temporanea della licenza sarebbe stata sanata dall’opzione del contribuente per la definizione agevolata. Nel termine di 60 giorni, è infatti possibile "…definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie" (articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997).
I giudici della Ctr hanno ritenuto prevalente quest’ultima previsione rispetto a quella contenuta nell’articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/1997, che prevede la sospensione della licenza nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio quattro violazioni dell’obbligo di emissione dello scontrino "anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472 del 1997".
La sentenza di secondo grado, dunque, conferma quella della Ctp che aveva accolto il ricorso del contribuente.
Il ricorso in Cassazione
Contro la pronuncia della Commissione tributaria regionale, l’Agenzia propone ricorso in Cassazione per erronea applicazione delle norme di legge (articolo 12, comma 2, Dlgs 471/1997, e articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997) e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360, n. 5, cpc).
L’Amministrazione fiscale rileva, in particolare, che in tema di sanzioni amministrative dovute alla violazione di disposizioni tributarie, la norma speciale prevale su quella generale.
Nel caso in esame, la disposizione normativa sulla chiusura dell’esercizio in presenza di reiterate violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale ha carattere di specialità rispetto alla norma generale, in base alla quale "la definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie" (articolo 16, comma 3, Dlgs 472/1997).
La Suprema corte ha perciò ritenuto fondato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate e, sulla base anche del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sentenze nn. 2439/2007, 25671/2008 e 13577/2010), ha cassato la sentenza di secondo grado e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
nel caso venga a mancare l’energia elettrica per sospensione temporanea (giornaliera) imputabile all’enel è possibile essere ugualmente in regola in qualche maniera pur essendo impossibilitati di fatto ad emettere scontrini fiscali? come ci si dovrebbe comportare in questi casi? grazie mille
Egr. Sig. Giovanni, allo scopo è previsto l’uso del registro dei corrispettivi per il mancato funzionamento del rigistratore di cassa. Tale registro obbligatorio servirà proprio a sostituire temporaneamente la mancata emissione dello scontrino fiscale a causa dell’imporvviso malfunzionamento del misuratore fiscale. Cordiali saluti.