Come già ribadito piu volte dalla giurisprudenza , la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, ha riconfermato nella sentenza n. 28/3 del 5 febbraio 2018, che l’iscrizione all’AIRE, “Anagrafe italiani residenti all’estero” costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente essere considerati fiscalmente non residenti in Italia.
In effetti la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e la conseguente iscrizione all’AIRE, secondo la Commissione “non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”.
La sentenza ricorda che vi sono altri elementi da prendere in considerazione per determinare la residenza effettiva del contribuente tra cui sono stati elencati , gia dalla Cassazione :
- l’esistenza di legami personali con l’Italia, come la presenza dei familiari,
- la disponibilità di un’abitazione,
- il fatto che i figli frequentino effettivamente la scuola in Italia,
- i legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali.
Tutti gli aspetti sopraelencati concorrono a formare il convincimento dei giudici ai fini di individuare l’effettivo domicilio o residenza all’interno del territorio dello Stato.
Fonte: Fisco e Tasse