Detraibilità dell’Iva in fattura secondo la Ue: il caso ungherese

La Corte di Giustizia si è pronunziata su una questione che riguarda direttamente la normativa fiscale nazionale
La normativa ungherese prevede alcuni requisiti di carattere formale e sostanziale per l’emissione della fattura tali da rendere identificabile l’operazione ai fini tributari. In particolare, l’articolo 35 della legge del 1992 dispone che la detrazione dell’Iva può essere esercitata "soltanto se si dispone di documenti attendibili che attestino l’importo dell’imposta a monte". In senso conforme si esprimeva anche il regolamento n. 24 del 1995del ministro delle Finanze.
Infine, se la fattura (come nel caso in esame) è redatta con mezzi informatici la detrazione è consentita se sia riscontrabile una rigorosa gestione contabile fondata sulla numerazione progressiva dei documenti.

 

La questione posta dal giudice ungherese
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. C-368/09, si è pronunciata su una questione interpretativa pregiudiziale posta dai giudici ungheresi sulla compatibilità della normativa nazionale (articolo 13 legge n. LXXIV del 1992 abrogata dal 1° gennaio 2008 ma applicabile ai fatti in causa) con l’articolo 22 della VI direttiva Ce n. 388 del 1977 in materia di imposta sulla cifra d’affari (in vigore pro tempore), sostituito con gli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE attualmente in vigore.

La normativa comunitaria
La normativa comune vigente, in materia di fatturazione, è regolata dagli articoli 167, 178 lett. a), 220, p. 1 e 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L’articolo 178 lett. a) dispone :
"per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240"
L’articolo 226 disciplina le caratteristiche che deve possedere la fattura, concernenti: la qualità dei soggetti che pongono in essere l’operazione, la data di emissione, il numero progressivo della fattura. Infine, l’articolo 273 della direttiva n. 112/2006/CE – esprimendosi in termini identici rispetto all’articolo 22, n. 8), della sesta direttiva CE n. 388 del 1977 – prevede che "Gli Stati membri hanno la facolta’ di stabilire, subordinatamente al rispetto del principio della parita’ di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi".

L’oggetto della controversia
L’Amministrazione finanziaria ungherese aveva negato il diritto alla detrazione a una impresa che aveva eseguito lavori in subappalto poiché le fatture originariamente emesse recavano delle date di fine lavori errate. I documenti erano quindi ritenuti inidonei sia dal punto di vista formale che sostanziale ai fini della detrazione. Le fatture erano state successivamente rettificate, indicando fedelmente questa volta le date di effettuazione delle operazioni. Tuttavia le fatture emesse e le note di accredito che le hanno rettificate, emesse lo stesso giorno, non possedevano una numerazione continua. Tale circostanza, secondo l’Amministrazione, comportava, da un punto di vista formale, che non erano stati rispettati gli standard previsti dalla normativa nazionale sulla fatturazione, che avrebbero consentito l’esercizio del diritto alla detrazione.

La questione pregiudiziale
Portata la questione davanti al giudice per la soluzione del conflitto, quest’ultimo sollevava la questione pregiudiziale (ex art. 234 del Trattato CE) sulla compatibilità della normativa ungherese con le norme delle direttive comunitarie in materia di Iva:

  • in primis, se la normativa interna applicabile pro tempore sull’identificazione della fattura fosse compatibile con le norme comunitarie in materia di fatturazione;
  • data risposta affermativa al quesito, se delle prescrizioni di natura formale della normativa interna siano compatibili con il sistema comunitario;
  • se, ai fini formali, siano sufficienti le indicazioni contenute nell’art. 22 n. 3), della VI direttiva n. 388/77 (cfr. art. 226 della direttiva n. 112/2006/CE in vigore).

La decisione della Corte di Giustizia
In via preliminare, spetta alla Corte di Giustizia statuire (ex articolo 234 Trattato) sulla corretta interpretazione del Trattato e della normativa derivata, mentre al giudice del rinvio "spetta la valutazione della compatibilità della normativa o della prassi nazionale con il diritto dell’Unione per definire la controversia della quale è investito" (cfr. sent. 31 gennaio 2008 C-380/05).
La Corte ha precisato che, in linea di principio, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta per operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, utilizzati ai fini di operazioni soggette ad imposta, adeguatamente documentate con emissione di fattura, è la regola fondamentale nell’applicazione dell’Iva, le limitazioni sono invece casi eccezionali.

Le conclusioni
Per quanto concerne gli elementi obbligatori della fattura, si osserva, sono soltanto quelli previsti dall’articolo 226 della direttiva n. 112/2006/CE. L’articolo 226, nel prevedere una serie di requisiti identificativi del documento, richiede la numerazione progressiva del documento in modo da renderlo identificabile. Tale requisito, unitamente agli altri previsti dalla norma comunitaria, è sufficiente a garantire la correttezza dell’operazione.
Ne consegue che una normativa nazionale, come quella ungherese, che elimini o renda difficoltoso l’esercizio del diritto alla detrazione non è compatibile con il sistema comune in materia di imposta sul valore aggiunto. Non ha rilevanza infatti la mancanza di una numerazione continua tra la fattura e la nota di accredito che annulla la fattura iniziale.

Fonte : IlFiscoOggi

Un pensiero su “Detraibilità dell’Iva in fattura secondo la Ue: il caso ungherese

  1. Anonimo

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