A chiarirlo, la risoluzione n. 72/E del 12 luglio, in risposta alla domanda posta da un’Associazione in merito al corretto trattamento fiscale da applicare a questi particolari titoli legati all’andamento di mercato delle materie prime (olio, petrolio, oro eccetera).
Il documento di prassi ricorda, in primo luogo, che gli Etc sono titoli negoziati in borsa, senza scadenza, emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti, anche derivati, su materie prime. Il loro valore è collegato all’andamento dei prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici relativi a tali attività.
L’Agenzia, svolgendo l’analisi finalizzata all’individuazione della natura dei redditi derivanti da questi strumenti finanziari, precisa che gli stessi non sono inquadrabili tra i redditi di capitale (articolo 44 del Tuir) in quanto "non derivano dal mero godimento del capitale investito ossia da un impiego statico di capitale".
Sono invece da ricondurre, se percepiti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale, tra i redditi "diversi" di natura finanziaria (articolo 67, comma 1, del Tuir).
In particolare, trattandosi di strumenti finanziari derivati che consentono all’investitore di ricevere a termine le commodities sottostanti o un pagamento collegato al loro andamento, si rientra nella fattispecie della lettera c-quater), che regola, tra gli altri, i "rapporti da cui deriva il diritto … di ricevere … a termine uno o più pagamenti collegati a … quotazioni o valori di strumenti finanziari, …di metalli preziosi o di merci".
Di conseguenza, i relativi redditi scontano l’imposta sostitutiva del 12,50% (articolo 5 del Dlgs 461/1997).