Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl incentivi (40/2010) i concessionari potranno iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori del Fisco solo se la somma richiesta non è inferiore a 8.000 euro. Sempre in tema di riscossione, in sede di conversione del decreto sono state fissate soglie minime di capitale sociale per i concessionari dei tributi locali ed è stata ribadita la regola che dal 1° gennaio 2011 tutti i soggetti affidatari delle entrate locali, Equitalia compresa, dovranno partecipare alle gare pubbliche per poter gestire la riscossione spontanea e coattiva.
Prima della modifica legislativa il limite degli ottomila euro veniva osservato solo per il pignoramento immobiliare, anche se la Cassazione, con una recente pronuncia, aveva già esteso il limite anche all’iscrizione d’ipoteca.
L’articolo 3-bis del Dl fissa le misure minime di capitale sociale per i concessionari dei tributi locali. Le dimensioni economiche di questi soggetti condizioneranno anche la possibilità di partecipare alle gare in un numero più o meno ampio di amministrazioni locali. Non è più imposto come limite minimo un capitale sociale di 10 milioni per tutti i concessionari a prescindere dalle dimensioni. È previsto, infatti, che per coloro che sono abilitati alle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate di province e comuni sono richieste queste misure minime di capitale interamente versato: un milione di euro per effettuare le attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che non superino complessivamente i 100.000 abitanti; 5 milioni di euro per gestire le entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti. Questo limite, invece, può essere superato dai soggetti che si trovino nella terza fascia e che abbiano un capitale sociale di almeno 10 milioni di euro. I concessionari iscritti all’albo ministeriale sono tenuti ad adeguare il proprio capitale sociale alle misure minime entro il 30 giugno e fino all’adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare.
L’obbligo di gara per l’affidamento delle entrate locali vale, dal 1° gennaio 2011, sia per la riscossione spontanea che coattiva. In realtà l’obbligo era già stabilito dall’articolo 3, comma 25-bis del Dl 203/2005. Anche se questo adempimento era disposto genericamente per l’attività di riscossione senza altra distinzione.
Fonte: Trovato Sergio da Sole 24 Ore di venerdì 21 maggio 2010, pagina 33