L’ I.R.A.P. per gli agenti di commercio non è automatica

L’assoggettabilità ad Irap degli ausiliari del commercio non è automatica, ma legata alla verifica dell’"autonoma organizzazione". Si riprende, così, il discorso rimasto in sospeso con la circolare n. 45/E del 2008, con la quale l’Agenzia, nell’attesa di un consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul tema, dava indicazione, da un lato, di sostenere la tesi della soggezione al tributo di agenti di commercio e promotori finanziari, in quanto esercenti attività d’impresa (appoggiandosi, sul punto, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001, nella quale i leggeva che "l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d’impresa"), dall’altro, di dedurre, comunque, l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Le pronunce della Cassazione, parecchie delle quali a sezioni unite, sono nel frattempo arrivate e da queste parte la circolare n. 28/E del 28 maggio, vademecum operativo per gli uffici nella gestione del contenzioso pendente in materia di Imposta regionale sulle attività produttive.

Gli ausiliari del commercio (articolo 2195, n. 5, del codice civile)
L’Irap risponde a logiche differenti rispetto alle imposte sui redditi, avendo alla sua base non la natura dell’attività (inquadrata dal legislatore fra quelle d’impresa), bensì le modalità con cui la stessa è svolta. Di conseguenza, ai fini dell’assoggettamento al tributo delle attività ausiliarie di cui all’articolo 2195 del codice civile è necessaria la valutazione, caso per caso, dell’esistenza dell’autonoma organizzazione, ben potendo le stesse esser svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. Questo è il succo di quanto affermato dalla Cassazione, a sezioni unite, nelle sentenze 12108, 12109,12110 e 12111 del 2009. Cassazione che, si ricorda, ha definito (sentenza n. 8485/2003) le imprese ausiliarie come "quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l’oggettiva agevolazione di altre attività, sicché l’impresa esercente l’attività, ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall’altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all’attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione".
In ogni modo, quello appena illustrato non è l’unico intervento effettuato della Suprema corte, fra il 2009 e i primi mesi del 2010, sull’Irap. Di seguito, un quadro di sintesi.

Autonoma organizzazione
L’autonoma organizzazione sussiste a prescindere dalla forma giuridica con cui ci si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività e da quella delle collaborazioni (avvalendosi di propri dipendenti ovvero di società di servizi). Tanto avevo precisato l’Agenzia nella circolare 45/2008, tanto ha confermato la Cassazione con la sentenza n. 12078/2009.

Attività di medico di medicina generale
Per il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, si considerano "minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività" lo studio e le attrezzature previste in convenzione. Va, allo stesso modo, ricordato che per la Suprema corte (sentenza n. 2850/2009) non è censurabile, se motivata, la valutazione del giudice che propenda per la legittimità del prelievo perché gli importi dei beni, delle quote di ammortamento e delle altre spese eccedono la media degli investimenti dello specifico settore, configurando, così, la presenza di "forti elementi di organizzazione".

Omessi versamenti
Il contribuente che ha omesso il versamento dell’Irap indicato in dichiarazione può, in sede di impugnazione della cartella ex 36-bis, dedurre anche il difetto di autonoma organizzazione. La Cassazione (sentenza n. 21749/2009) ha confermato, quindi, il suo precedente orientamento in base al quale "la liquidazione in base alla dichiarazione…non preclude al contribuente, attraverso la impugnazione della relativa cartella, di rimettere in discussione la debenza del tributo". 
 

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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