Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio occorre presentare il medesimo documento, insieme agli allegati, presso l’Ufficio del Registro imprese nella cui circoscrizione è ubicata la propria sede legale.
Soggetti obbligati
– Società a responsabilità limitata (Srl);
– Società per azioni (Spa);
– Società in accomandita per azioni (Sapa);
– Società in nome collettivo (Snc) e Società in accomandita semplice (Sas) interamente possedute da società di capitali obbligate a redigere il bilancio consolidato;
– Società cooperative e loro consorzi;
– Consorzi Fidi;
– Consorzi con attività esterna;
– Società consortili;
– Società estere aventi sede secondaria in Italia;
– Mutue assicuratrici;
– Enti autonomi lirici, istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto privato;
– Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE). [//]
Alcuni soggetti (Spa, a esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; Sapa; Consorzi Fidi), sono tenuti inoltre a depositare per l’iscrizione l’elenco dei soci, riferito alla data di approvazione del bilancio, corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci dalla data di approvazione del bilancio precedente. Sono escluse le cooperative e gli altri soggetti sopra elencati.
A partire dal 1° gennaio 2000 il deposito dell’elenco soci deve essere effettuato solo nel caso in cui tale elenco sia variato rispetto a quello già iscritto nel Registro imprese.
La Legge 2/2009 ha soppresso il libro soci di Srl e Società Consortili a Responsabilità Limitata. Contestualmente, per i medesimi soggetti è stato abrogato anche il deposito dell’elenco soci al momento della presentazione del bilancio.
Termini per la presentazione
Il bilancio di esercizio deve essere depositato al Registro imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione. Nel caso di ritardato deposito, agli amministratori verrà applicata una sanzione amministrativa di importo variabile a seconda dei casi.
Modalità di presentazione
Le pratiche vanno presentate esclusivamente:
– su supporto informatico (floppy disk o cd-rom), compilando la modulistica elettronica attraverso il programma Fedra,
– o per via telematica, attraverso il servizio Telemaco,
in entrambi i casi, utilizzando il dispositivo di firma digitale (smart-card).
Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere corredato:
– dalla relazione sulla gestione degli amministratori (tale documento può essere omesso, se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice Civile, purché la nota integrativa contenga le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 C.C.);
– dalla relazione del collegio sindacale (se esistente);
– dal verbale di approvazione dell’assemblea.
Deposito bilancio cooperative
Le cooperative già iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative, nella sezione “Cooperative a mutualità prevalente” di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C., devono presentare il Modulo C17 allegato al bilancio per dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente (art. 2513 C.C.).
Le cooperative che hanno presentato domanda di iscrizione all’Albo, e che sono in attesa di assegnazione del relativo numero di iscrizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, devono utilizzare il numero convenzionale “A000000” richiesto come campo obbligatorio nel Modulo C17.
Le cooperative a mutualità prevalente non ancora iscritte all’Albo sono tenute a fare due adempimenti distinti, uno per l’iscrizione all’Albo e uno per la presentazione del Modulo C17 allegato al bilancio.
Bilanci XBRL
L’articolo 37, comma 21-bis del D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Visco-Bersani), convertito con Legge n. 248/2006, ha previsto che i bilanci d’esercizio devono essere depositati al Registro imprese in formato XBRL (“eXtensible Business Reporting Language”, lo standard internazionale per la comunicazione elettronica di informazioni finanziarie).
La medesima disciplina fissava al 31.3.2007 l’entrata in vigore del nuovo obbligo. L’art. 4 comma 4-ter del D.L. 300/2006 (c.d. “Milleproroghe”), convertito con Legge n. 17/2007, ha poi prorogato di dodici mesi l’entrata in vigore dell’obbligo, fissandolo quindi al 31.3.2008.
Come ha chiarito l’Unioncamere in una apposita nota (v. allegato), il deposito in formato XBRL è rimasto facoltativo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle relative specifiche tecniche.
E’ stato infine pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 (v. allegato) recante “Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al Registro delle Imprese”. Le specifiche tecniche sono state pubblicate dall’Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL.
Come ha chiarito Unioncamere in una successiva nota (v. allegato), è il 16 febbraio 2009 la data da cui decorre l’applicazione obbligatoria del formato XBRL. Tale formato deve quindi essere obbligatoriamente applicato da tutte le imprese (a partire dalle società di capitali) con esercizio (non coincidente con l’anno solare) chiuso dopo il 16 febbraio 2009.
Ufficio del Registro imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
visto che solo ieri sono stati pubblicati gli studi di settore, ritiene possa essere un giustificato motivo per il rinvio dell’approvazione?
grazie mille e buona serata
riccardo