Tutti i soggetti che posseggono ricchezza sono soggetti a dichiarare annualmente i redditi posseduti.
In seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Unico o Modello 730), le medesime dichiarazioni sono sottoposte al controllo formale dell’Amministrazione Finanziaria. Tale controllo formale si articola in due fasi:
1. La prima fase (liquidazione delle imposte) è disciplinata dall’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e mira a rettificare la dichiarazione di eventuali errori, materiali e di calcolo, relativi alla determinazione della base imponibile, delle imposte, di detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. L’esito della liquidazione (positivo o negativo) deve essere comunicato al contribuente; in caso di esito negativo, sarà inviato il cosiddetto avviso di irregolarità . Il contribuente avrà trenta giorni di tempo dalla comunicazione dell’avviso, per sanare gli errori riscontrati , beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo di quanto previsto dalla legge.
2. La seconda fase riguarda il controllo formale in senso stretto, disciplinato dall’art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 come modificato dal D.lgs. 241/1997, eseguito dagli Uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ed è finalizzato al riscontro della dichiarazione e dei documenti sulla base dei quali è stata redatta.
A partire dall’ anno d’imposta duemila, se dal controllo risultano maggiori imposte dovute, le stesse unitamente a interessi e sanzioni verranno comunicate al contribuente per mezzo del cosiddetto Avviso Bonario contenente l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale”(art. 13 quarto comma D.lgs. 241/1997).
Prima del duemila, le somme dovute venivano iscritte a ruolo dall’Amministrazione finanziaria e comunicate ai concessionari della riscossione (gli attuali agenti della riscossione) che preparavano la cartella di pagamento e la inviavano al contribuente senza alcun preavviso.
Scopo dell’avviso bonario è di consentire al contribuente di sanare gli errori riscontrati nella dichiarazione in sede di controllo formale, versando quanto ancora dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione e beneficiando della riduzione delle sanzioni a due terzi di quanto prescritto dalla legge.
L’avviso bonario è dunque una comunicazione fatta dall’Amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente per metterlo in condizione di ravvedersi evitando l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e la notifica della relativa cartella di pagamento, nonché l’instaurarsi del contenzioso tributario (particolarmente lungo e gravoso).
Si potrebbe parlare anche di avviso bonario come diritto del contribuente poiché espressamente previsto e reso obbligatorio dall’art. 6 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000):
“Co.2: L’amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dalla quale possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
Co. 5: Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi d’iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”.
Quest’ultima disposizione evidenzia l’obbligatorietà dell’avviso bonario, in mancanza del quale la notifica della cartella di pagamento è nulla.
L’avviso bonario non è emesso direttamente dall’Amministrazione finanziaria, ma dagli agenti della riscossione, ed in caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi prescritti sarà avviata l’ordinaria procedura di riscossione con iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, e in quanto tale non è un atto autonomamente impugnabile; tuttavia in merito alla sua impugnabilità si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25699 del 25 dicembre 2009 stabilendo che: “In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente. Ne consegue che il ricorso avverso cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione a un avviso non opposto, risulta essere inammissibile”;
Ne consegue che nel caso di atto definitivo è ammessa l’impugnazione dell’avviso bonario, anzi questo rappresenta una condizione necessaria perché possa esperirsi ricorso avverso la cartella di pagamento, dunque l’avviso bonario può fungere da avviso di accertamento e di liquidazione.
Un’importante novità introdotta dalla Finanziaria 2008 è la possibilità data al contribuente di effettuare il versamento dell’importo indicato nell’avviso in un’unica soluzione ovvero rateare le somme dovute, possibilità prima prevista solo per gli importi indicati nella cartella di pagamento.
Affinché il contribuente possa beneficiare della rateazione, è necessario che la somma richiesta sia superiore ai duemila euro, in questo caso l’importo dovuto potrà essere versata in sei rate trimestrali di pari importo; tuttavia i contribuenti che si trovino in temporanee e obiettive condizioni di difficoltà possono derogare alla condizione suddetta e beneficiare della rateazione anche in caso di somme inferiori ai duemila euro, presentando apposita richiesta all’Amministrazione finanziaria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Per debiti superiori a cinquemila euro, il versamento potrà essere effettuato con venti rate trimestrali di pari importo.
La prima rata dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data della comunicazione, le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. La mancata osservanza dei suddetti termini comporta la decadenza della facoltà alla rateazione.
I versamenti possono essere effettuati esclusivamente:
• Presso banche o uffici postali utilizzando il modello precompilato e allegato all’avviso;
• Presso gli sportelli postali con il modello F35;
• Direttamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione.
Naturalmente, il versamento dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il contribuente riconosca fondata la pretesa tributaria; in caso contrario, ovvero in presenza di errori commessi dall’Amministrazione finanziaria, potrà farlo presente agli uffici competenti, mediante l’esibizione dell’idonea documentazione da cui possano evincersi dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.
In questo caso l’ufficio potrà procedere alla rettifica degli errori commessi inviando al contribuente un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle residue somme da versare; versamento che dovrà essere effettuato nel termine di trenta giorni dal ricevimento del primo avviso.
Trascorso tale termine l’Ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione.
La rilevazione di errori da parte del contribuente nell’attività svolta dall’Amministrazione, non prolunga il termine del pagamento, ne consegue che è nell’interesse del contribuente verificare nel più breve tempo possibile la correttezza dei dati contenuti nell’avviso bonario e comunicarlo all’Amministrazione.
ho ricevuto un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione della sanzione
da parte dell’agenzia delle entrate.
in cui mi si contesta e revoca l’agevolazione prima casa.
i fatti:
1- nel dicembre 2006 ho acquistato in comunione con mia moglie un
villetta usufruendo dell’agevolazione prima casa
2- in giugno 2007 presso un notaio abbiamo fatto la separazione
legale dei beni con (convenzione matrimoniale regolare)
in questa convenzione abbiamo diviso il patrimonio immobiliare
prima della separazione era tutto al 50%
1 casa ad uso ufficio
1 villetta ad uso abitativo della famiglia (quella di dicembre)
1 garage
la villetta e andata a mia moglie
la casa uso ufficio e andata a me
il garage e andato a mia moglie.
la contestazione verte su fatto che io avrei ceduto
nella convenzione il mio 50% della villetta acquistata
con agevolazione iva
non avrei riacquistato entro l’anno e n
seguito
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non avrei riacquistato entro l’anno e non ho portato la residenza
nella casa ad uso ufficio entro 18 mesi.
e mi chiedono la differenza d’iva sulla meta’ della villetta
e relative sanzioni.
il particolare che mi suona strano e che il notaio ha specificato e
confermato che la convensione non e’ un atto di ventita.
mi consigli grazie