Al nido nello zainetto anche lo sconto
Il Fisco agevola i genitori dei bimbi che frequentano gli asili nido, attenuando l’onere della retta con un rimborso pari al 19% delle spese sostenute. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 632 euro l’anno per ogni figlio ospitato negli asili, per cui la famiglia con un solo bimbo al nido ha diritto a uno sconto massimo di 120,08 euro (19% di 632), mentre per i genitori con due figli all’asilo l’importo su cui calcolare il bonus raddoppia, per cui si potrà detrarre in sede di dichiarazione fino a 240,16 euro.
Ma cosa s’intende per "asilo nido"? La risposta arriva dalla circolare dell’Agenzia n. 6/2006, che definisce come nidi le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bimbi di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Sono agevolabili sia le rette pagate per asili nido pubblici che per quelli privati.
Le spese per gli asili nido vanno indicate nei righi E19, E20 e E21 del 730, indicando nella colonna 1 il codice "35" e nella 2 il relativo importo.
Per documentare la spesa sostenuta, basta conservare la fattura, il bollettino bancario o postale, la ricevuta di pagamento.
Lo sconto per la frequenza degli asili nido, introdotto a carattere provvisorio dalla Finanziaria 2006, grazie a quella 2009 è diventato stabile.
Corsi all’estero, master nostrani e test d’ingresso all’università: grazie al Fisco l’istruzione costa meno
Il Fisco riserva una detrazione del 19% anche alle spese sostenute nel 2009 per frequentare corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione ad anni fuori corso.
In particolare, l’agevolazione spetta anche per la frequenza di master, purché siano assimilabili a corsi universitari e di specializzazione per durata e struttura dell’insegnamento e siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.
Non solo. L’Agenzia si è espressa in passato con delle risoluzioni che hanno chiarito che si possono detrarre anche le spese sostenute per frequentare le Scuole di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali o paritarie.
Ma Il Fisco premia anche chi "ci prova": la risoluzione 87/2008, infatti, ha precisato che sono detraibili nella misura del 19% anche i contributi versati per partecipare alla prova di preselezione necessaria per accedere ai corsi universitari.
L’agevolazione vale anche se le spese sono state sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Per ottenerla, le somme spese nel 2009 vanno indicate nel rigo E13 del 730/2010.
Il Fisco agevola chi studia fuori città e ogni mese si trova a pagare le spese d’affitto. Per gli studenti universitari fuori sede, infatti, è possibile detrarre il 19% dell’importo del canone di locazione. La detrazione spetta allo studente, se ha un reddito, oppure ai genitori, se è a carico.
In particolare, lo sconto si può avere sui canoni di locazione derivanti da contratti, regolarmente registrati, stipulati da studenti universitari per immobili che si trovano nel comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Requisito essenziale per beneficiare dell’agevolazione è seguire corsi in università distanti almeno 100 km da casa e comunque in un’altra provincia. A proposito dei 100 km di distanza dell’ateneo da casa, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 34/2008, precisando che è possibile riferirsi alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento a una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. La detrazione spetta solo se almeno uno di questi collegamenti è pari o superiore a 100 chilometri. Soddisfatte queste condizioni, è possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi un importo massimo di 2.633 euro, che genera una detrazione pari a 500 euro. Questo importo rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente, anche nell’ipotesi in cui il genitore sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio.
Il contribuente deve indicare le spese sostenute per pagare il canone di locazione nel rigo E18 del 730/2010.