Compensazioni "controllate" al via
Per effetto di quanto previsto dalla manovra anticrisi del luglio 2009 (Dl 78/2009), a partire da quest’anno l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti Iva, annuali o trimestrali, di importo superiore a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi risultano. Se il credito Iva di cui si vuole fruire per abbattere imposte, premi e contributi è, poi, superiore a 15mila euro, i contribuenti hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o, in alternativa, per quanti sono vincolati al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile, la sottoscrizione della stessa da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione.
Chiaro intento delle novità normative è il contrasto alle compensazioni fraudolenti, nel cui ambito si inseriscono le disposizioni già introdotte con il Dl 185/2008. Disposizioni che hanno allungato i termini per la riscossione dei crediti inesistenti (consentendo che l’atto di recupero sia notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo), prevedendo, nello stesso tempo, una sanzione che va dal 100 al 200% del loro importo (sanzione fissata al 200% nell’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50mila), nonché l’impossibilità di procedere alla definizione agevolata, con la riduzione a un quarto della sanzione.
Nello stesso solco, quello cioè di assicurare controlli efficaci, si inserisce l’obbligo, per i contribuenti in questione, di trasmettere gli F24 con crediti Iva superiori alle soglie sopra indicate esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Ciò vuol dire che le stesse deleghe di pagamento, anche se "accompagnate" dalla necessaria dichiarazione o istanza, saranno scartate se presentate, seppur telematicamente, collegandosi al sistema bancario e postale.