Il plenum della Suprema corte – chiamato in causa da due successive pronunce interlocutorie delle sezioni semplici (8665/2009 e 19804/2009: su questa seconda si rinvia al commento "Sugli effetti della cancellazione la penna passa alle Sezioni unite" pubblicato il 3 novembre 2009) – ha fissato le linee guida in merito a una problematica giuridica di carattere trasversale, che concerne anche la materia fiscale con riferimento, ad esempio, alla notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario.
Il contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione dell’articolo 2495 del codice civile
Sull’interpretazione del secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile – nella formulazione, vigente dal 1° gennaio 2004, risultante dalla novella di cui al Dlgs 6/2003 – si sono formati due orientamenti ermeneutici contrastanti.
La disposizione in parola, disciplinando la cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese prevede che "Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione (dal registro delle imprese, n.d.a.) i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci…".
In virtù dell’inciso sottolineato – che costituisce una novità, in primis sul piano letterale, rispetto alla previgente regolamentazione contenuta nell’articolo 2456 del codice civile -, secondo una parte della giurisprudenza di legittimità (sentenze 18618/2006, 19347/2007, 25192 e 29242 del 2008), la cancellazione dal registro delle imprese determinerebbe, rispetto a quanto accadeva in passato, l’estinzione irreversibile della società.
Tale effetto, a parere di questa giurisprudenza, si applicherebbe anche alle società di persone (nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative) e con efficacia retroattiva anche alle cancellazioni intervenute ante 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia societaria dal citato Dlgs 6/2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.
Di contro, secondo altre pronunce, alla cancellazione non conseguirebbe l’estinzione dell’ente "ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa, a seguito della procedura di liquidazione (Cass. 2 marzo 2006, n. 4652)" (Cass. 646/2007); estinzione che sarebbe determinata invece "soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere (Cass. 8 luglio 2004, n. 12553)" (Cass. 12114/2006).
Dalle due riferite posizioni discendono anche due importanti corollari sul piano processuale.
Infatti, in base alla prima interpretazione, sarebbe inammissibile – per giuridica inesistenza del soggetto proponente (intimato) – la proposizione di un ricorso giurisdizionale da parte di (nei confronti di) una società cancellata dal registro delle imprese.
Secondo l’altra tesi, invece, l’ente costituito in giudizio non perderebbe la sua legittimazione processuale in conseguenza della sopravvenuta cancellazione, in quanto la rappresentanza sostanziale e processuale dello stesso permarrebbe, per i rapporti ancora in sospeso, in capo ai medesimi organi che lo rappresentavano prima della cancellazione.
La parte motiva della sentenza delle sezioni unite
La corposa motivazione della sentenza 4062/2010 prende proprie le mosse dalla constatazione del riferito contrasto interpretativo formatosi presso le sezioni semplici, giustificando l’indirizzo ermeneutico anteriore alla riforma societaria favorevole alla prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, tra l’altro, in considerazione de "la mancata espressa previsione, nella previgente normativa, di una estinzione della società con personalità giuridica e di una perdita della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali di persone, quale effetto della cancellazione della iscrizione della società, a sua volta iscritta nel registro".
Sul punto, la pronuncia in commento rileva peraltro che, con la riforma di cui al Dlgs 6/2003, il secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile è stato modificato (rispetto al previgente articolo 2456) con l’inserimento dell’inciso preliminare "ferma restando l’estinzione della società" e che tale elemento assume un particolare rilievo perché "ai sensi dell’art. 2193 c.c. e della richiamata relazione al codice civile in materia di pubblicità nel registro delle imprese, soltanto la previsione ‘espressa’ per legge può provocare l’effetto estintivo, cioè costitutivo, della cancellazione dell’iscrizione delle società di capitali e cooperative".
Sotto un profilo temporale, chiarisce poi l’arresto, ciò comporta "che l’estinzione può aversi, per le cancellazioni precedenti alla data di entrata in vigore del 1 gennaio 2004, del D.Lgs. n. 6 del 2003, solo a detta data, dovendosi ritenere contestuale per l’avvenire con ciascuna cancellazione successiva, per il principio di ultrattività delle norme, di cui agli artt. 10 e 11 preleggi, e dall’art. 73 Cost.".
Dopo aver sancito la regola per cui anche le società cancellate ante 1° gennaio 2004, a partire da tale data, debbono considerarsi estinte a causa della entrata in vigore della nuova legge, le sezioni unite affrontano il problema dell’estensione temporale degli effetti di tale estinzione (se, cioè, detti effetti debbano essere fatti risalire a tale specifica data o a quella della precedente cancellazione).
In proposito, i giudici di nomofilachia rilevano che il novellato articolo 2495 è scritto in modo da regolare i soli effetti estintivi "a decorrere dall’entrata in vigore della riforma del diritto societario anche in rapporto alle cancellazioni precedenti, avendo carattere di jus superveniens ultrattivo e produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le pregresse cancellazioni… e non emergendo dal suo contenuto una pretesa natura meramente interpretativa e ricognitiva della norma, che ne avrebbe comportato la retroattività…".
D’altra parte, precisa ancora la sentenza, anche la tutela dell’affidamento dei cittadini in rapporto agli effetti della loro conoscenza dell’iscrizione della cancellazione "che all’epoca in cui la stessa avvenne non escludeva la continuazione dell’esistenza in vita della società e l’effetto estintivo di cui alla novella, induce a ritenere, la irretroattività delle norme, non prevista testualmente dalla legge nei sensi indicati…".
Infine, e questo è l’ultimo passaggio interpretativo della ricostruzione dell’istituto, viene sottolineato che all’interpretazione proposta per l’articolo 2495 va riconosciuto anche "un effetto espansivo che impone un ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone, in adesione ad una lettura costituzionale della norma" per le quali quindi "
;può presumersi, che la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese di esse comporti la fine della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali e le cooperative, anche se in precedenza per esse si era esattamente negata in passato la estinzione della società e della capacità di essa, fino al momento della liquidazione totale dei rapporti facenti ad essa capo, in difetto di una espressa previsione dell’effetto estintivo per le società di capitali".
In sostanza, secondo il collegio allargato di piazza Cavour, l’inciso "ferma restando l’estinzione della società", che la novella ha inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative, integra il presupposto logico per una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell’entrata in vigore della legge anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell’iscrizione per quelle successive al 1° gennaio 2004.
I principi di diritto sanciti dalle sezioni unite. Brevi considerazioni
Così riassunta, attraverso il richiamo dei passaggi maggiormente significativi, la minuziosa ricostruzione dell’istituto della cancellazione dal registro delle imprese effettuata dalla sentenza 4062/2010, il corposo principio di diritto che ne deriva e con il quale si chiude la pronuncia in commento può essere sintetizzato come segue:
- il novellato secondo comma dell’articolo 2495 c.c. "è norma innovativa e ultrattiva che disciplina gli effetti delle cancellazioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire"
- detta disposizione comporta il superamento del pregresso orientamento di legittimità fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della cancellazione "che invece dal 1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati"
- dalla medesima data – in virtù della natura costitutiva riconosciuta per legge alla cancellazione dal registro delle imprese – anche per le società di persone vale la regola "del venir meno della capacità e legittimazione di esse… anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella".
La linea tracciata dalla Corte, che andrà a orientare l’ermeneutica dei collegi che dovranno giudicare di fattispecie similari, finirà altresì, inevitabilmente, per ripercuotersi anche sul comportamento di tutti gli operatori, pubblici e privati, della materia.
Nelle ipotesi in cui, nell’ambito di un qualunque rapporto giuridico, ci si trovi di fronte una società che al momento del sorgere o durante lo svolgimento del rapporto medesimo venga cancellata dal registro delle imprese, si porrà infatti il problema di dove e, soprattutto, nei confronti di chi coltivare le proprie ragioni.
Ciò al fine di evitare che in virtù dell’estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese possa derivare la sostanziale inutilità di un’azione diretta nei confronti di un soggetto che, a quel punto, deve essere considerato come giuridicamente inesistente.