Sono alcune delle novità 2010 in tema di armonizzazione dell’Iva comunitaria, già annunciate e ora ufficializzate grazie alla firma del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio. Il decreto segue e, in un certo senso, si fonde con il Dlgs 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19, che trasferisce nella norma nazionale la "valanga" di novità comunitarie in materia di Iva, principalmente in relazione alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Ue.
Sempre il 22 febbraio è arrivata inoltre, con la determinazione n. 22778 dell’Agenzia delle Dogane, l’approvazione dei modelli definitivi.
Intrastat più frequenti, meno spazio alle frodi comunitarie
La previsione di una periodicità accelerata per gli obblighi dichiarativi è sostanzialmente in linea con la necessità di velocizzare gli scambi di informazioni sulle movimentazioni delle merci tra Amministrazioni finanziarie. Ciò per vigilare con maggior attenzione sull’effettiva legalità fiscale delle operazioni.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, i modelli riepilogativi delle cessioni di beni e di alcune prestazioni di servizi tra soggetti Iva appartenenti a Paesi diversi dell’Unione europea, avranno cadenza trimestrale per coloro che realizzano un ammontare di operazioni rilevanti non superiore a 50mila euro. Chi invece supera tale soglia dovrà inviare gli elenchi ogni mese. Sparisce del tutto l’Intrastat annuale.
Per potersi collocare nella giusta tempistica (mensile o trimestrale), gli interessati dovranno fare riferimento a quanto realizzato nei quattro trimestri che precedono la presentazione. Riguardo alla rilevazione del quantum, il decreto stabilisce che il limite dei 50mila euro va rispettato per ciascuna categoria di operazioni. Questo vuol dire che, se un "trimestrale" è dentro la soglia per le cessioni di beni, ma la supera per le prestazioni di servizi, nel mese successivo a quello in cui è stato sorpassato il limite, diventa "mensile" per tutte le tipologie di operazioni.
Per i neo passivi Iva, cioè coloro che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, la nuova norma deroga al riferimento temporale, ma rimane ferma la condizione dell’importo "vincolato" (non superiore ai 50mila euro) nei trimestri già trascorsi e, quindi, considerabili.
Infine, calendario obbligatoriamente mensile per chi effettua scambi intracomunitari di navi, aeromobili, energia elettrica, gas e merci acquisite o vendute come soccorsi d’urgenza in regioni sinistrate.
Intrastat, cessioni e prestazioni pari sono
In conseguenza del recepimento delle modifiche apportate alla direttiva Ce 112/2006, relative, tra le altre, alla nuova territorialità delle prestazioni di servizi (Dlgs 18/2010), i modelli riepilogativi si adeguano e accolgono anche questa categoria di operazioni che, pertanto, dovranno essere incluse.
In particolare, si tratta di tutte le prestazioni elencate nella nuova formulazione dell’articolo 7 del Dpr 633/1972, tranne quelle descritte ai punti 7-quater e 7-quinquies dello stesso testo normativo.
In sostanza, derogano alla regola generale le prestazioni relative ai beni immobili (ad esempio, le perizie, le forniture di alloggio nel settore alberghiero, la concessione di diritti di utilizzo di immobili, eccetera), al trasporto passeggeri, ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, e ancora, alla ristorazione, catering, locazione a breve termine dei mezzi di trasporto. Tutte, in ogni caso, a determinate condizioni.
Va inoltre ricordato che le nuove regole dell’Iva comunitaria hanno ampliato la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro. Di conseguenza, anche questi soggetti sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi.
Intrastat, contenuti
I nuovi elenchi si compongono di una parte fiscale e una statistica. La prima non va compilata in caso di prestazioni di servizi non soggette a Iva nel territorio di destinazione.
Per quanto riguarda la seconda, nel Dm firmato il 22 febbraio, è precisato che è "appannaggio" esclusivo degli operatori con periodicità mensile.
Quando e come presentare i modelli
Gli Intrastat vanno trasmessi via web all’Agenzia delle Dogane entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Fino al 30 aprile 2010, però, è ancora ammessa la presentazione in formato elettronico agli uffici doganali competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 17 febbraio che, richiamando esplicitamente la norma dello Statuto del contribuente per la quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", per venire incontro alle esigenze degli operatori alle prese con il recepimento delle nuove disposizioni, ha escluso l’applicazione di sanzioni per le violazioni – sanate entro il 20 luglio 2010 – riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Sono naturalmente rimaste invariate le scadenze e le modalità di presentazione relative alla chiusura del 2009, che hanno avuto come termine gennaio 2010.
Con la determinazione n. 22778 del 22 febbraio, l’Agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore delle Entrate e d’intesa con l’Istat, ha approvato i 10 rinnovati Intrastat e le specifiche tecniche per la trasmissione. I nuovi modelli sono reperibili sul sito delle Dogane.