Invariato il versamento dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività

Nessuna novità per il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%. Primo appuntamento, martedì 16 febbraio.
Anno nuovo, codici vecchi. Non cambiano i codici tributo per versare l’imposta sostitutiva sui premi di produttività corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato. Nel 2010 andranno utilizzati quelli istituiti – con risoluzione 287/2008 – per il secondo semestre del 2008 e già confermati per lo scorso anno (comunicato dell’8 febbraio).

La tassazione agevolata è stata inizialmente introdotta in via sperimentale, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008, dall’articolo 2 del decreto legge 93/2008.
Il successivo Dl "anticrisi" 185/2008 ha prorogato la misura di favore per l’anno 2009, mentre l’ultima legge finanziaria (191/2009) l’ha ulteriormente rinnovata per il 2010.

L’agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale del 10% ed è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, con un reddito di lavoro subordinato nel 2009 non superiore a 35mila euro. L’ammontare massimo di remunerazione agevolabile è pari a 6mila euro.

I codici tributo da indicare nel modello F24 sono pertanto, anche per il 2010, i seguenti:

  • 1053 – imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
  • 1604 – imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
  • 1904 – imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
  • 1905 – imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione
  • 1305 – imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni.

Si ricorda che la prossima scadenza relativa all’imposta sostitutiva è fissata per martedì 16 febbraio, ultimo giorno a disposizione dei sostituti d’imposta per versare quanto trattenuto sulle somme erogate ai dipendenti nel mese di gennaio.

Fonte: Nuovofiscooggi.it

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