Escluse altre modifiche a Montecitorio. Scontato il ricorso alla fiducia, già autorizzata dal Cdm. Dalla Banca del Sud agli ammortizzatori sociali, tutte le novità contenute nei 250 commi del maxiemendamento
Non è più una finanziaria light quella che è uscita dalla commissione Bilancio della Camera ed è sbarcata in aula. Un disegno di legge che, come precisa il relatore Massimo Corsaro (Pdl), non sarà modificato in aula e sul quale si dà ormai per scontato il ricorso alla fiducia. La ventisettesima dall’inizio della legislatura, che è già stata autorizzata dal Consiglio dei ministri, coma ha confermato il ministro per i Rapporti col parlamento Elio Vito. La fiducia, dice senza mezzi termini il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, è «un cazzotto in faccia» a una discussione seria. Per «evitare la mannaia della fiducia», tutta l’opposizione si dice pronta a «ridurre drasticamente». Ma l’Esecutivo sembra ormai orientato a blindare il testo uscito dalla commissione. L’approvazione definitiva del provvedimento avverrà probabilmente il 17 dicembre. La fiducia dovrebbe essere posta martedì 15 dicembre.
Nell’emendamento monstre del relatore approvato in commissione Bilancio, costituito da 250 commi, sono stati accorpati gli articoli 2 e 3 della manovra. Oltre alla Banca del Sud e alle novità sul credito d’imposta per ricerca e innovazione, c’è un taglio obbligatorio del 22% di consiglieri e assessori che governano in comuni e province: un colpo di scure che, secondo i calcoli, dovrebbe far saltare oltre 35mila poltrone. Nuova ripartizione del gettito atteso dallo scudo fiscale: 130 milioni per gli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali, 400 milioni per il 5 per mille, 103 milioni per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo, 100 milioni l’anno (per 3 anni) per il fondo di solidarietà degli agricoltori, 400 milioni all’Università, 130 milioni per il sostegno alle scuole non statali, 400 milioni all’autotrasporto, 370 milioni per la stabilizzazione degli Lsu di Napoli, Palermo e occupati presso gli istituti scolastici. Poi ci sono 181 milioni nel 2010 (113 nel 2011 e 60 nel 2012) per una serie di microinterventi. Si va dai contributi alle associazioni dei combattenti, ai soldi per il Belice colpito dal sisma del gennaio 1968, ai contributi a favore degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia. Ci sono contributi in favore dell’Unione italiana ciechi, per il Museo statale tattile Omero, per la biblioteca italiana per i ciechi a Monza, per le vittime del terrorismo. Interventi anche per l’Istituto mediterraneo di ematologie, per il Policlinico San Matteo di Pavia, per le popolazioni dell’Abruzzo, per la giustizia. Intanto sul fronte dell’editoria il ministro Giulio Tremonti ha assicurato che i contributi statali destinati a testate come L’Unità, il Secolo d’Italia e la Padania, messi in discussione dalla Finanziaria, non verranno toccati. Il risultato è frutto della mediazione del presidente della Camera Gianfranco Fini. Ecco una sintesi delle modifiche contenute nel maxiemendamento del relatore Massimo Corsaro (Pdl) approvato dalla commissione Bilancio di Montecitorio.
Acconto Irpef 2009. Entra in Finanziaria il testo dell’articolo 1 del decreto legge 168/2009, che riduce di 20 punti percentuale l’acconto Irpef 2009. Previsto il riconoscimento, ai contribuenti che non hanno applicato la riduzione dell’acconto, di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione di importo pari all’eccedenza versata e l’obbligo, a carico dei sostituti d’imposta, di trattenere dagli emolumenti del mese di novembre, un acconto Irpef ridotto, rideterminato ai sensi del Dl 168/2009. Obbligo, a carico dei sostituti d’imposta che hanno trattenuto al lavoratore e versato all’erario un acconto determinato in base alla normativa previgente (senza tenere conto della riduzione), di restituire ai lavoratori, negli emolumenti corrisposti a dicembre, l’eccedenza trattenuta. La quota eccedente versata all’Erario potrà essere recuperata dai sostituti d’imposta dai primi pagamenti utili.
Acquisto di beni e servizi nella Pubblica amministrazione. Norme relative all’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni tramite Consip Spa. Disposizioni relative agli Accordi quadro stipulati da Consip Spa in qualità di centrale di committenza ai sensi del Codice sugli appalti (articolo 59 del Dlgs 163/2006), prevedendo che le amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001) e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture (articolo 3, comma 25 del Codice degli appalti, approvato con Dlgs 163/2006), possono fare ricorso – per l’acquisto di beni e servizi – agli accordi quadro stipulati da Consip Spa, o adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità rapportati a quelli fissati dagli accordi quadro. Resta ferma la disciplina relativa all’acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro Consip. Le convenzioni possono essere stipulate anche in sede di aggiudicazione di appalti basati sugli accordi quadro conclusi dalla Consip (le convenzioni avrebbero una funzione di perfezionamento e completamento dell’accordo quadro). Previsto, nel quadro del sistema a rete costituito dalle centrali regionali di acquisto e da Consip Spa, che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano essere indicati criteri utili per l’individuazione della categorie merceologiche di beni e servizi oggetto degli Accordi quadro stipulati da Consip.
Adeguamento antisismico delle scuole. Norme procedurali per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento antisismico delle scuole. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari anche per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino a un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.
Alienazione immobili statali a trattativa privata. L’Agenzia del demanio è autorizzata ad alienare gli immobili statali con trattativa privata, se i beni non superano il valore di 400mila euro. Sopra questa soglia, mediante asta pubblica/invito a offrire o, se non aggiudicati, mediante trattativa privata. Per regioni ed enti locali territoriali sul cui territorio si trovano i beni in vendita è previsto il diritto di opzione all’acquisto, nonché il diritto di prelazione, nell’ipotesi di procedure a offerta libera.
Alloggi forze armate. Il ministro della Difesa, per reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l’alienazione degli immobili militari, è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d’intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili. Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento vengono individuati con uno o più decreti del ministro della Difesa. Con decreto del ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell’Economia, sono invece disciplinate le procedure e i criteri per individuare o costituire la società di gestione del risparmio di gestione dei fondi, i criteri per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è prevista l’adozione di un decreto del ministro della Difesa di concerto con il ministro dell’Economia che determini le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al fondo per l’attuazione del programma infrastrutturale della difesa.
Ammortizzatori sociali in deroga. Possibilità di concessione "in deroga" dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa per periodi non superiori a 12 mesi. La misura dei trattamenti è ridotta del 10% in caso di prima proroga, del 30% in caso di seconda proroga e del 40% in caso di proroghe successive. Per garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione, si prevede il rispetto dei livelli minimi di permanenza lavorativa richiesti ai lavoratori (comma 3 dell’articolo 8 del Dl 86/1988 e comma 1 dell’articolo 16 della legge 233/1991) ai fini dell’ammissione ai trattamenti medesimi. Gli oneri sono a carico delle risorse previste dalla delibera Cipe 6 marzo 2009 n. 2, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera Cipe 31 luglio 2009 n. 70.
Apprendistato. Finanziamento di 100 milioni per il 2010, di cui il 20% per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età (articolo 118, comma 16, della legge finanziaria 2001). Sul fronte della retribuzione dell’apprendista è previsto che la contrattazione collettiva possa stabilire la retribuzione in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti con mansioni corrispondenti, nonché graduale in relazione all’anzianità di servizio.
Autorità indipendenti. In relazione al trasferimento di risorse tra autorità indipendenti, si attribuisce: all’Autorità Antitrust, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 2,2 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap; 8,4 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 6 mln per il 2010 e 5,9 mln per il 2011 e il 2012 delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 7 mln per il 2010 e 7,7 mln per il 2011 e il 2012 delle entrate dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; al Garante della privacy, per gli anni 2011 e 2012, una quota pari a: 1,6 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap; 3,2 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 3,6 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 3,6 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per gli anni 2010, 2011 e 2012, una quota pari a: 0,1 mln di euro, per ciascun anno, delle entrate dell’Isvap; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate delle Autorità per l’energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 0,3 mln, per ciascun anno, delle entrate dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 1 mln, per ciascun anno, delle entrate della Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Gli importi sono trasferiti annualmente dall’autorità contribuente a quella beneficiaria entro il 31 gennaio di ogni anno. Previsto un meccanismo perequativo tra le autorità contribuenti e quelle beneficiarie: con apposito Dpr, su proposta del ministro dell’Economia, sono stabilite, senza gravare sulla finanza pubblica, misure reintegrative a favore delle autorità contribuenti a partire dal decimo anno successivo all’erogazione del contributo, a carico delle autorità beneficiarie che presentino un avanzo di amministrazione. Cinquanta milioni di euro – a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (previste dall’articolo 141 della legge 388/2000) – sono destinate a interventi di tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatesi nell’ultimo triennio entro l’anno 2009. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Autotrasporto. Dalle risorse dello scudo fiscale 400 milioni sono destinati al rifinanziamento nel 2010 di alcune autorizzazioni di spesa dirette al sostegno del settore dell’autotrasporto.
Banca del Mezzogiorno. Prevista la costituzione della Banca del Mezzogiorno spa, società partecipata dallo Stato in qualità di socio fondatore e da altri soggetti privati che saranno invitati a parteciparvi da un Comitato promotore ad hoc. La banca agisce attraverso la rete di banche e di istituzioni che vi aderiscono con l’acquisto di azioni, e può stipulare convenzioni con Poste Italiane spa. Finalità della banca è quella di sostenere progetti di investimento nel Mezzogiorno, promuovendo in particolare il credi
to alle Pmi anche con il supporto di intermediari finanziari. La banca potrà emettere obbligazioni – assistite anche, per un periodo limitato, dalla garanzia dello Stato – la cui raccolta dovrà essere utilizzata per finanziare le Pmi che investono nel Mezzogiorno, o specifici progetti infrastrutturali nel Sud, nonché acquisire dalle banche aderenti mutui dalle Pmi del Mezzogiorno e offrire alle stesse servizi di consulenza per l’utilizzo di strumenti agevolativi pubblici statali e internazionali. Per favorire lo sviluppo di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della banca si prevede una disciplina specifica in materia di emissione di azioni di finanziamento delle banche di credito cooperativo autorizzate all’attività bancaria successivamente all’entrata in vigore Finanziaria, che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno, azioni che potranno essere sottoscritte solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in deroga ai limiti previsti dal Testo unico in materia bancaria. Al ministro dell’Economia la facoltà di autorizzare, con propri decreti, enti e società partecipate dal dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale delle banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca del Mezzogiorno. Disciplinato il regime applicabile alle suddette azioni di finanziamento e le modalità di esercizio dei diritti di voto dei soci finanziatori. Per favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno è prevista una disciplina tributaria di carattere agevolativo, in base alla quale sugli interessi degli strumenti finanziari, sottoscritti da persone fisiche, emessi da banche per sostenere progetti di investimento di Pmi del Mezzogiorno, si applica un’aliquota agevolata nella misura del 5 per cento.
Beneficio per chi, destinatario di sostegno al reddito, accetta un lavoro con inquadramento inferiore. In via sperimentale per il 2010, viene riconosciuto ai soggetti beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni di lavoro che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello delle mansioni esercitate, una contribuzione figurativa fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. La contribuzione è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e quello relativo al nuovo lavoro svolto.
Beni confiscati alla mafia. Viene riconosciuto un diritto di opzione prioritaria sull’acquisto dei beni confiscati alla mafia (per i quali il comma 2-bis dell’art. 2-undecies della legge 575/1965, introdotto dal comma 47 del disegno di legge, dispone la vendita) al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie. Riconosciuto un diritto di prelazione per l’acquisto di questi beni agli enti locali dove i beni sono ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione a un apposito regolamento governativo.
Blocco delle assunzioni nella Pubblica amministrazione. Novità in materia di blocco delle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni. Possibilità, per il triennio 2010-2012, che i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere, secondo specifiche modalità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell’anno precedente, nonché per un numero di unità non superiore a quelle cessate nell’anno precedente. Autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l’anno 2010, 344 milioni per l’anno 2011 e di 600 milioni a decorrere dall’anno 2012. Oneri a valere sul Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia nonché, per una quota, a decorrere dall’anno 2012 (529 milioni), a valere sulla tabella A relativa al ministero dell’Interno.
Cedolino unico nella Pubblica amministrazione. Dal novembre 2010 il pagamento delle stipendio e delle indennità accessorie si farà in un cedolino unico per tutto il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti. La norma genera un incremento una tantum di 200 milioni di euro nel 2011, dovuto all’anticipo della tassazione Irpef sulle indennità accessorie nel corso dell’anno e non in sede di conguaglio nell’anno fiscale successivo.
Certificazione maggior gettito Ici. Obbligo per i comuni di trasmettere al ministero dell’interno un’apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l’anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile Ici recate dal decreto legge 262/2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali.
Cinque per mille. La tabella di ripartizione delle entrate derivanti dallo scudo fiscale Prevde il rifinanziamento del 5 per mille attraverso un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di 400 milioni di euro.
Comune di Roma. Prevista l’attribuzione al comune di Roma, per l’anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dei precedenti commi. Fino a concorrenza dell’importo di 600 milioni, è autorizzata la concessione, per l’anno 2010, di un’anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze connesse al piano di rientro dell’indebitamento del comune (articolo 78 del Dl 112/2008), al fine di provvedere, nell’importo di 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi a oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture. L’erogazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Autorizzata in favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali. Viene escluso che il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del Dl 112/2008, sia necessariamente il sindaco.
Comunità montane: riduzione dei contributi. Prevista una riduzione complessiva di 10 milioni di euro dei contributi in favore delle comunità montane e dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico, introdotti dall’articolo 1, comma 703, della legge finanziaria per il 2007 (296/2006) per il triennio 2007-2009, ed estesi al triennio successivo dal comma in esame. In pratica si riduce di 10 milioni complessivi il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano un’elevata percentuale di popolazione residente over 65, il contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, il contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti ed il contributo in favore alle comunità montane.
Confidi. I Confidi sono autorizzati a utilizzare i fondi derivanti dalle misure per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle calamità durante la prima decade del mese di novembre 1994, se risultino ancora nelle rispettive disponibilità, per gli interventi di sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione.
Contratti di locazione all’Aquila: cedolare del 20 per cento. Introdotta in via sperimentale per il 2010, un’imposta sostitutiva, fissata in misura pari al 20%, da versare in luogo dell’Irpef ordinaria dovuta sui redditi di locazione relativi a contratti di locazione a canone concordato tra persone fisiche di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila, al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici.
Contributi polizze assicurative in agricoltura. In materia di contributi per il pagamento delle polizze assicurative contro danni in agricoltura è disposto l’incremento a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 tramite una rimodulazione delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente per i contributi ai premi pagati dagli agricoltori per le assicurazioni. Alle stesse finalità di copertura delle polizze sono destinati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, attivabili nel contesto dell’organizzazione comune dei mercati del settore vino. Le disponibilità finanziarie destinate agli interventi assicurativi, possono essere utilizzate anche a copertura di fabbisogni relativi agli anni precedenti a quello di competenza senza oneri per il bilancio dello Stato.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Incrementata di 200 milioni di euro annui per il 2010 e 2011 l’autorizzazione di spesa per il credito d’imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Un decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia fisserà le modalità di utilizzo dello stanziamento, l’individuazione delle tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. La copertura degli oneri conseguenti è prevista, per l’anno 2010, mediante riduzione del Fondo aree sottoutilizzate (articolo 61 della legge 289/2002) e, per l’anno 2011, mediante riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia (articolo 7-q
uinquies del Dl 5/2009).
Detassazione contratti di produttività. Modificata la disciplina sulla detassazione dei contratti di produttività (articolo 5 del Dl 185/2008): la misura è prorogata anche per il 2010. Intervento sulla riduzione dell’Irpef e relative addizionali del trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, stanziando a copertura lo stesso importo di 60 milioni (previsto per il 2009) anche per il 2010 e prevedendo la fruizione dell’agevolazione, anche per il 2010, per i soggetti con reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro.
Diritti aeroportuali per l’imbarco di passeggeri sul voli Ue ed extra Ue. Novità per le anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l’imbarco di passeggeri in voli Ue ed extra Ue.
A decorrere dal 2010 e antecedentemente al primo periodo contrattuale, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l’imbarco di passeggeri in voli Ue ed extra Ue, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. é disposta la decadenza delle anticipazioni tariffarie sopra previste qualora i gestori aeroportuali, entro 18 mesi, non depositino la documentazione richiesta o non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati.
Disciplina sulle concessioni autostradali. Modifiche alla nuova disciplina sulle concessioni autostradali. Viene estesa l’approvazione di tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dalle società concessionarie con l’Anas Spa fino alla data del 31 dicembre 2009 subordinatamente alla condizione che gli schemi recepiscano le raccomandazioni richiamate dalla delibera Cipe di approvazione. Per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l’Anas Spa, entro il 31 marzo 2010, deve avviare le procedure a evidenza pubblica per l’individuazione dei nuovi concessionari. Con decreto del ministro delle Infrastrutture, di concerto con il ministro dell’Economia sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas Spa delle risorse derivanti dall’attuazione delle disposizioni.
Disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. In materia di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti è previsto che ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’ottenimento dell’indennità si computino anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di Cococo anche a progetto, in misura massima di 13 settimane.
Durc commercio. L’applicazione della disciplina relativa al Durc (Documento unico di regolarità contributiva) al settore del commercio – esclusa in via generale per il solo commercio al dettaglio ambulante dal testo originario – è richiesta nei casi definiti dalle regioni, con riferimento al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. In tal caso, le regioni possono anche stabilire le modalità attraverso le quali i comuni possono essere chiamati alla verifica della sussistenza e regolarità della documentazione. Prevista la sospensione dell’autorizzazione per 6 mesi in caso di mancata presentazione annuale del Durc.
Edilizia carceraria. Stanziati 500 milioni di euro – a valere sulla disponibilità del Fondo Infrastrutture derivante dalla quota di assegnazione delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate – per l’attuazione, anche per stralci, del programma di edilizia carceraria, finalizzato alla creazione di nuove infrastrutture o all’aumento della capienza delle infrastrutture esistenti, già previsto dall’articolo 44-bis del Dl 207/2008, convertito dalla legge 14/2009. Disciplinati i poteri dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e la procedura di realizzazione del piano di edilizia carceraria. Viene attribuito al capo del Dap, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il ruolo di commissario straordinario, con riferimento a ogni fase dell’investimento e a ogni atto necessario per la sua esecuzione. Il commissario potrà provvedere in deroga a ogni disposizione vigente ma nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti. Il commissario straordinario può individuare le infrastrutture carcerarie già esistenti o le aree aventi la medesima destinazione che, per collocazione o particolari caratteristiche architettoniche, rivestono particolare valore e, conseguentemente, nei contratti per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, cedere la proprietà di tali immobili come corrispettivo (anche parziale) per la realizzazione delle opere. All’approvazione degli interventi inseriti nel programma di edilizia provvederà il Cipe, integrato dal presidente della regione e dal sindaco del comune interessati all’intervento. La delibera del Cipe sostituisce ogni diverso provvedimento autorizzatorio previsto dalla normativa vigente; determina la variazione urbanistica e il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile; comporta sugli immobili individuati per l’intervento l’assoggettamento al vincolo preordinato all’esproprio. Modificato anche l’articolo 44-bis del decreto legge 207/2008 (proroga termini) per sopprimere, in relazione al programma di edilizia carceraria, il rinvio alla legge obiettivo e alle procedure previste dal Codice degli appalti per le infrastrutture strategiche.
Editoria: limitata l’erogazione di contributi. Limita l’erogazione dei contributi e delle provvidenze all’editoria all’effettivo stanziamento di bilancio, procedendo al riparto in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante per legge a ciascuna impresa. La norma , segnalano i tecnici dell’ufficio studi di Montecitorio, sembrerebbe modificare implicitamente il comma 1246 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007.
Emittenti radiotelevisive locali. Autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento delle emittenti radio-televisive locali (articolo 1, comma 1244, della legge finanziaria 2007). La copertura degli oneri derivanti dall’incremento del contributo all’emittenza locale è disposta a valere sulle revoche totali o parziali delle agevolazioni della legge 488/1992.
Enti locali, riduzione del contributo. Riduzione del contributo ordinario di base agli enti locali per gli anni 2010, 2011 e 2012 in misura pari, rispettivamente, a 1, 5 e 7 milioni di euro per le province e a 12, 86 e 118 milioni per i comuni. La riduzione, proporzionale alla popolazione residente, riguarda gli enti per i quali nel corso dell’anno ha luogo il rinnovo dei consigli; essa è effettuata con decreto del ministro dell’Interno. In relazione alla riduzione del contributo ordinario agli enti locali, è disposta una riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali. Viene determinato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente a un quarto dei consiglieri comunali e a un quinto degli assessori provinciali. A differenza dell’emendamento 2.1375 che era formulato in termini facoltativi, obbliga i comuni a sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell’ambito di quest
a disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell’esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori. Prevista la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell’attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra livello del mare.) Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall’articolo 7-quinquies del Dl. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia.
Finanziamento Pmi. Introdotta la previsione che le operazioni di finanziamento effettuate, nell’ambito della cosiddetta "gestione separata", da Cassa Depositi e Prestiti spa a favore delle piccole e medie imprese possono svolgersi, oltre che attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, anche attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti . Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l’anno 2010 quote di società di gestione del risparmio, per un valore fino a 500mila euro, finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, destinate a investitori qualificati, per il rafforzamento patrimoniale e l’aggregazione di imprese di minore dimensione.
Fondo di garanzia assicurazione crediti in favore Pmi. Limite massimo di 20 milioni di euro nel 2010 del Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale Spa per la parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese -, per agevolare gli investimenti ed il consolidamento della passività, mediante il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.
Fondo di solidarietà in agricoltura. Dalle risorse dello scudo fiscale previsto 100 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà.
Fondo per il finanziamento delle università. Dalle risorse dello scudo fiscale sono destinati 400 milioni per l’incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università nel 2010.
Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Vengono incrementate di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio – finalizzato a enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza – a valere sulle risorse derivanti dalle operazioni di rimpatrio legate allo scudo fiscale.
Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Modificate le modalità di adozione del decreto di riparto del Fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale: il decreto del ministro dell’Economia con cui si procede al riparto delle risorse tra le regioni sarà adottato di concerto con il ministro del lavoro.
Fondo per interventi urgenti e indifferibili. Previsto il riversamento al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili di somme pari a 4.100 milioni di euro per il 2010, 3.600 milioni per il 2011 e 3.000 milioni per il 2012 derivanti delle maggiori entrate legate al versamento da parte dell’Inps dei dipendenti del settore privato, nonché dalle economie di spesa ascrivibili ai commi 96-115, che disciplinano la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione autonoma Trentino- Alto Adige. Il comma 118-bis, poi riduce le disponibilità del Fondo per esigenze urgenti e indifferibili di 3.690 milioni di euro per il 2010, a 1.379 milioni per il 2011, a 2.560 milioni per il 2012 e a 760 milioni a decorrere dal 2013. Ridotte di 120 milioni di euro per il 2010 le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legge 185/2008.
Fondo per l’occupazione. È previsto per il 2010 un decremento del Fondo per l’occupazione di 100 milioni di euro.
Frodi per invalidità civile. Ulteriore programma di accertamento, da parte dell’Inps delle frodi per invalidità civile: previste 100mila verifiche in più.
Incentivo ai datori di lavoro che non licenziano. Previsto per il 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, un incentivo erogato dall’Inps per i datori di lavoro, le cui aziende non abbiano effettuato nei 12 mesi precedenti riduzioni di personale avente la stessa qualifica e che non abbiano sospensioni dal lavoro, che assumano lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione involontaria, di cui all’articolo 19, comma 1, del Dò. 636/1939. L’incentivo è pari all’indennità spettante al lavoratore ed è erogato secondo procedure ad hoc.
Informazioni sul traffico telefonico. Modificato il Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 259/2003) in materia di prestazioni obbligatorie degli operatori, stabilendo che sino all’emanazione del decreto del ministro della Giustizia relativo ai costi di tali prestazioni, il rilascio di informazioni sul traffico telefonico è effettuato gratuitamente, mentre per le diverse prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il Dm 26 aprile 2001.
Interventi legati al rischio idrogeologico. Destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal ministero dell’Ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse (pari a un miliardo di euro) assegnate dalla delibera Cipe 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale. L’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è effettuata dalla competente direzione generale del ministero dell’Ambiente sentiti: le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile. Possibile l’utilizzo delle risorse anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal ministero dell’Ambiente, di concerto con il ministro per gli Affari regionali; che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull’assegnazione di risorse del Fas che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale.
Lavoratori Asu, stabilizzazione. Dallo scudo fiscale destinati 370 milioni nel 2010 per finanziare la stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori Asu.
Lavoro accessorio. Modifiche all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina del lavoro accessorio. Intervenendo sulla disciplina del lavoro accessorio (articolo 70 e seguenti del Dlgs 276/2003) si precisa che il ricorso a questa fattispecie di lavoro da parte di un committente pubblico o degli enti locali è consentito nel rispetto della disciplina vincolistica in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.
Libri scolastici gratuiti. Stanziati 103 milioni dalle risorse dello scudo fiscale per interventi diretti ad assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici nel 2010.
Locazioni passive della Pubblica amministrazione. A partire dal 2010 è prevista la riunificazione in capo all’Agenzia del demanio, del coordinamento e della procedura delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche. Previsti una serie di obblighi di comunicazione all’Agenzia del demanio, inerenti i dati relativi al patrimonio immobiliare delle Amministrazioni dello Stato, finalizzati alla definizione di un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati. Prevista l’istituzione nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al Mef l’importo dei canoni locativi. Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, sono inoltre tenute a trasmettere al ministero dell’Economia – Dipartimento del tesoro, l’elenco identificativo dei beni immobili, nonché eventualmente altre forme di attivo, ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato. Qualora dalla ricognizione si riscontri l’esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell’Agenzia del demanio, questi rientrano nella gestione dell’Agenzia. Le maggiori entrate e le economie derivanti dalle disposizioni relative alla nuova disciplina dell’Agenzia del demanio per la razionalizzazione delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche e quelle relative al comma 10, che modifica la disciplina dell’alienazione di immobili di proprietà dello Stato, saranno ascritte al Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia, come integrato dal Dl 168/2009 in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.
Microinterventi sociali e socio-economici. Nella ripartizione del gettito dello scudo fiscale ci sono 181 milioni nel 2010 (113 nel 2011 e 60 nel 2012) per una serie di microinterventi di carattere sociale e socio-economico.. Si va dai contributi alle associazioni dei combattenti, ai soldi per il Belice colpito dal sisma del gennaio 1968, ai contributi a favore degli esuli di Fiume, Istria e Dalmazia. Ci sono contributi in favore dell’Unione italiana ciechi, per il Museo statale tattile Omero, per la biblioteca italiana per i ciechi a Monza, per le vittime del terrorismo. Interventi anche per l’Istituto mediterraneo di ematologie, per il Policlinico San Matteo di Pavia, per le popolazioni dell’Abruzzo, per la giustizia.
Monitoraggio Inps. Disposizioni inerenti al monitoraggio da parte dell’Inps, con successiva pubblicazione sulla borsa lavoro, dei dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per cui la normativa prevede incentivi all’assunzione. Previsto che i fondi interprofessionali per la formazione continua concorrano, in misura del 30%, al trattamento spettante ai lavoratori iscritti ai fondi medesimi. Nel caso in cui i lavoratori siano stati licenziati da datori scritti ai fondi, il concorso del 30% all’indennità di mobilità è previsto nella concessione della prima proroga.
Partecipazione a banche e fondi internazionali. La tabella di ripartizione delle risorse provenienti dallo scudo fiscale prevede un rifinanziamento di spesa di 130 milioni di euro per l’adempimento degli impegni dello Stato derivanti dalla partecipazione a banche e foindi internazionali.
Patto per la salute. Norme attuative del Patto per la salute per il triennio 2010-2012, in funzione del rispetto degli obblighi comunitari e per garantire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Incremento di 584 milioni per il 2010 e 419 milioni per il 2011 rispetto al livello di finanziamento determinato dalla legislazione previgente, mentre per l’anno 2012, per il quale non esisteva una precedente previsione di finanziamento, si prevede un incremento del 2,8% rispetto al livello di finanziamento individuato per il 2011. Lo Stato si impegna ad assicurare anche con provvedimenti legislativi successivi l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nell’Intesa Stato-regioni. Rideterminata l’annuale disciplina delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente. Alle regioni sono infatti accreditate mensilmente le somme provenienti dal gettito dei tributi che concorrono al finanziamento della spesa sanitaria. La quota perequativa finanziata dall’Iva è invece corrisposta in via definitiva soltanto dopo la determinazione del Cipe e previa intesa sulla sua ripartizione espressa dalla Conferenza Stato-Regioni. Nelle more, il fabbisogno determinato dalla spesa sanitaria corrente è sostenuto dalle anticipazioni di tesoreria corrisposte a ciascuna regione in proporzione alla pre-determinazione provvisoria delle somme ad esse spettanti. La disciplina disposta per il triennio 2010-2012 assume come parametro di riferimento delle anticipazioni le maggiori somme stabilite dal comma precedente (57) in attuazione di quanto convenuto con le regioni nel nuovo Patto per la salute. La percentuale ordinaria delle anticipazioni è confermata al 97% delle somme spettanti ed è determinata al 98% per le regioni virtuose (adempienti rispetto alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa previste dalla normativa vigente). Per queste ultime è lasciata facoltà al ministero di aumentare ulteriormente quella percentuale «compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica». Confermate le disposizioni che, nelle more dell’intesa espressa dalla Conferenza, riferiscono l’anticipazione al valore della quota spettante a ciascuna regione in base all’assegnazione del secondo anno antecedente quello di riferimento e le disposizioni che autorizzano il tesoro alle compensazioni derivanti dalla mobilità sanitaria fra regioni e alla mobilità sanitaria internazionale. Aumenta di un miliardo, da 23 a 24 miliardi, l’importo per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia (articolo 20 della legge 67/1988), fermo restando che la sottoscrizione degli Accordi di programma è subordinata all’effettiva disponibilità delle somme in bilancio. le risorse per investimenti nel settore sanitario possono essere utilizzate dalle regioni per migliorare le procedure contabili sottostanti ai bilanci delle aziende sanitarie. In relazione alla spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale viene ridefinita la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli enti del Ssn, disponendo che tali enti dovranno adottare le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 sia ridotta dell’1,4% rispetto a quella del 2004. L’aggregato di spesa è definito in modo ampio e sono previste particolari modalità di calcolo escludendo dal computo alcune voci specificamente definite. Previsti alcuni adempimenti per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria da parte degli enti del Ssn, comprendendo in tale ambito anche le azioni riguardanti i processi di riorganizzazione e la razionalizzazione e l’efficientamento della rete ospedaliera, i seguenti adempimenti: la verifica del raggiungimento, per gli anni 2010, 2011 e 2012, degli obiettivi stabiliti è affidata al Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Per il triennio 2010-2012, per l’applicazione delle misure sancite in tema di concorsi e assunzione di personale dai commi 10-13 del decreto legge 78/2009, i vincoli finanziari previsti per le amministrazioni interessate, si devono riferire, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento della spesa introdotte con i commi 61, 62 e 63. I commi da 65 a 81 recano la disciplina per le regioni che non garantiscono l’equilibrio economico sanitario. In particolare sono previsto automatismi ulteriori, rispetto a quelli fiscali, in caso di disavanzo sanitario non coperto dalla regione. Viene definito il livello dello squilibrio economico regionale rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, pari – o superiore – al 5%, ancorché coperto dalla regione o inferiore al 5% qualora la regione non sia in grado di farvi fronte, che comporta la presentazione di un Piano di rientro dai disavanzi sanitari, di durata triennale. I commi da 68 a 72 regolano le nuove procedure per la predisposizione e l’approvazione del Piano di rientro da parte delle regioni.
In caso di valutazione positiva del Piano esso è approvato dal Consiglio dei ministri e immediatamente esecutivo (comma 69), mentre in caso di mancata presentazione o riscontro negativo sullo stesso il Consiglio dei ministri nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione del Piano nei successivi trenta giorni e per la sua attuazione. La nomina del Commissario ad acta comporta l’automatica adozione di misure restrittive e sanzionatorie nei confronti della Regione (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari). In via generale la periodicità della verifica dell’attuazione del piano avviene con periodicità trimestrale ed annuale. La Regione ha l’obbligo di rimuovere eventuali provvedimenti, anche normativi, che risultino di ostacolo all’attuazione del Piano. L’approvazione del Piano e la sua attuazione consentono l’accesso al maggior finanziamento dell’esercizio in cui si è verificata l’inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. I commi da 73 a 75 disciplinano i casi di inadempienza regionale rispetto all’attuazione del Piano, o del presidente della regione quale commissario ad acta per la predisposizione o attuazione del Piano, prevedendo da parte dello Stato l’adozione di tutti gli atti necessari nell’esercizio del potere sostitutivo, compresa la possibilità di nominare uno o più commissari ad acta con esperienza nella gestione sanitaria. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano, riscontrato in sede di verifica annuale, con conseguente formazione di un disavanzo sanitario, vengono altresì previste misure specifiche tra le quali l’incremento automatico delle aliquote fiscali regionali (comma 76). La nuova disciplina viene estesa anche alle regioni che al momento dell’approvazione della legge abbiano già avviato le procedure relative al Piano di rientro. Viene inoltre dettata una disciplina transitoria per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate. Sospensione per 12 mesi delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni sottoposte ai Piani di rientro. Alle regioni interessate dai Piani è consentito utilizzare le risorse Fas a copertura dei debiti pregressi. Alle regioni sottoposte ai Piani per l’esercizio finanziario 2009 è cpnsentita l’applicazione degli automatismi fiscali. I commi da 82 a 87 recano la disciplina per le regioni che risultano non adempienti rispetto ad adempimenti diversi dall’equilibrio economico nel settore sanitario. Prevista la predisposizione di un Piano e la sottoscrizione di un Accordo fra la regione e lo Stato al fine di recuperare le inadempienze. La sottoscrizione e attuazione dell’Accordo costituiscono condizione per l’accesso al maggior f
inanziamento da parte dello Stato. Vengono previste verifiche periodiche dell’attuazione del Piano e stabilite norme transitorie per le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere l’Accordo entro il 31 dicembre 2009. Prevista un’anticipazione di liquidità – pari a 1.000 milioni di euro – da parte dello Stato alle regioni con Piani di rientro per l’estinzione dei debiti pregressi fino al 2005. Il rimborso dell’anticipazione comprensiva degli interessi deve avvenire in un periodo non superiore a trenta anni. Con riguardo alle disposizioni di riduzione del prezzo dei farmaci equivalenti – dirette, in particolare, a recuperare a favore del Servizio sanitario nazionale il valore degli extra sconti riguardante i farmaci equivalenti avvenuti nel corso del 2008 – di cui all’articolo 13 del decreto legge 39/2009, viene chiarito che il riferimento operato ai farmaci non coperti da brevetto attiene soltanto al brevetto sul "principio attivo". Proroga di un anno del termine per l’adozione dei provvedimenti regionali diretti a prevedere la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture private. Proroga al 31 dicembre 2011 del termine per rilascio della carta nazionale dei servizi e delle altre carte elettroniche ad essa conformi, anche ai titolari di carta d’identità elettronica. Incrementato di 400 milioni per l’anno 2010 il fondo per le non autosufficienze. A decorrere dall’anno 2010, che le risorse per i diritti soggettivi, contemplati da specifiche disposizioni legislative, sono finanziate in appositi capitoli di spese obbligatorie, iscritti nello stato di previsione del ministero del lavoro, anziché nel Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo, conseguentemente, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, a seguito del trasferimento delle relative risorse ai pertinenti capitoli.
Perequazione e solidarietà per Trentino Alto Adige e province autonome. Norme per adeguare l’ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall’articolo 27 della legge 42/2009. Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. Gli effetti positivi di queste disposizioni sul saldo netto da finanziare sono stimati in 1.117,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. Tuttavia sull’indebitamento netto essi si riducono a 500 milioni di euro per anno in quanto, in considerazione delle somme dovute alle province per lo svolgimento di funzioni statali delegate e per quote loro spettanti sino all’esercizio 2009, lo Stato riconosce per un decennio alle province autonome una somma annua di 617,5 milioni di euro. La nuova disciplina delle entrate tributarie e dei trasferimenti prevede, tra l’altro, il riordino delle compartecipazioni all’Iva, all’Ires, alle accise sui prodotti petroliferi, all’imposta sulle assicurazioni e al contributo Rca al Servizio sanitario nazionale, la soppressione dei trasferimenti in quota variabile e dei trasferimenti per leggi di settore, la rideterminazione delle somme dovute per funzioni già esercitate per conto dello Stato, l’assunzione a carico del bilancio delle province autonome di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato. Come ulteriore concorso al riequilibrio della finanza pubblica ciascuna provincia autonoma assume l’onere di finanziare iniziative e progetti di competenza dello Stato per il valore di 100 milioni di euro per anno a partire dall’esercizio 2010. Di queste somme, 40 milioni di euro per ciascuna provincia sono diretti a finanziare interventi su territori confinanti.
Pesca e acquacoltura. Prorogato, ai fini dell’attuazione degli obblighi inerenti al fondo europeo della pesca, per l’anno 2010 il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2007-2009: copertura a valere sulle risorse residue relative all’attuazione dei piani nazionali del settore agricolo alimentare e forestale previste dalla Finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 1084 della legge 296/2006). Esteso, anche alla pesca nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza il campo di competenza del commissario ad acta per le opere della gestione separata dei progetti speciali ex- Agensud, conformemente al programma triennale della pesca e alla regolamentazione europea in materia di aiuti de minimis. Il campo di competenza riguarda già le attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, la forestazione produttiva, l’agrumicoltura, la zootecnia, la commercializzazione dei prodotti agricoli.
Programma infrastrutture strategiche. Introdotta la nozione di "lotto costruttivo" nella realizzazione dei progetti prioritari, nell’ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, che prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Questi progetti sono individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del ministro delle Infrastrutture, d’intesa con il ministro dell’Economia. Per tali opere, il Cipe può autorizzare l’avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato, che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell’opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l’affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse a eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Il CIPE, con l’autorizzazione al primo lotto costruttivo, assume l’impegno di finanziare integralmente l’opera, o di corrispondere il contributo finanziato. Dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell’Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Proroghe ammortizzatori sociali. Prorogate al 2010 alcune disposizioni dell’articolo 19 del Dl 185/2008 che erogavano specifici ammortizzatori sociali per il 2009 (indennità di mobilità Cigs, mobilità, liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a 15 dipendenti per crisi, Cigs per cessazione di attività, contributi a Italia Lavoro Spa, l’indennità ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in determinate imprese e agenzie).
Recupero somme dovute all’Erario dagli enti locali. Prevista dal 10 gennaio 2010 la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme dovute all’erario dagli enti locali ai sensi dell’articolo 31, commi 12 e 13, della legge 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Si tratta del completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali, a causa dell’insufficienza dei trasferimenti a essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge in correlazione alla attribuzione di entrate proprie (in particolare, l’articolo 61 del Dlgs 446/1997, che ha istituito l’imposta provinciale sulla trascrizione e l’articolo 10, comma 11, della legge 133/1999, che ha attribuito ai comuni e alle province l’addizionale sul consumo di energia elettrica, nonché l’articolo 8 della legge 124/1999 che ha disciplinato il trasferimento del personale scolastico Ata, ausiliario, tecnico e amministrativo, dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione. Il ministero dell’interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo.
Reinserimento lavoratori svantaggiati. Previste specifiche misure sperimentali finalizzate all’inserimento o reinserimento di determinate categorie di lavoratori svantaggiati. Previsto un incentivo a favore delle agenzie per il lavoro per ogni lavoratore intermediato che venga assunto. L’incentivo è legato alla fattispecie lavorativa conseguita. I benefici sono riconosciuti anche agli operatori privati accreditati di cui all’articolo 7 del Dlgs 276/2003. Per queste finalità è autorizzata una spesa di 65 milioni di euro per il 2010. La gestione delle misure è affidata a Italia Lavoro Spa.
Riduzione contributiva per i datori che assumono disoccupati over 50. Viene estesa la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità (pari a quella per gli apprendisti), in via sperimentale per il 2010, ai datori di lavoro che assumono i lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni. La durata della riduzione contributiva è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o beneficiari dell’indennità suddetta, con almeno 35 anni di età contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Il beneficio è concesso a domanda e nei limiti di 120 milioni di euro per il 2010.
Riequilibrio socio-economico, garanzia stabilità dell’equilibrio degli enti locali danneggiati dal sisma in l’Abruzzo. Dallo scudo fiscale 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per garantire l’equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell’Abruzzo dell’aprile 2009, gli adempimenti comunitari per gli enti locali, la funzionalità del sistema giustizia.
Rimborso a Poste italiane spa per le riduzioni tariffarie all’editoria. Consente, in relazione al mancato pagamento dell’annualità 2009, la rimodulazione delle rate annuali con le quali il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri effettua il rimborso a Poste italiane Spa delle somme corrispondenti alle riduzioni tariffarie praticate da Poste Italiane Spa agli editori per la spedizione dei prodotti editoriali. Conseguentemente le somme versate all’entrata del bilancio e riassegnabili nell’anno 2009, non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della norma in esame, sono acquisite per l’importo di 45 milioni di euro. L’entrata in vigore della norma è fissata alla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge Finanziaria.
Rimborso ai comuni delle minori entrate Ici. Intervento in tema di rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall’Ici a seguito dell’esenzione dall’imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 dal decreto legge 93/2008. Prevista l’integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall’articolo 1, comma 4, del Dl 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate Ici, di ulteriori 156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009. Soppressa la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione del rimborso ai comuni da parte del ministro dell’Interno, con proprio decreto.
Rivalutazione terreni e partecipazioni. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Prorogati i termini nell’ambito della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola ai fini del pagamento delle relative imposte sostitutive. La rideterminazione può essere effettuata per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2010, invece che alla data del 1° gennaio 2008; la rateizzazione del pagamento fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo può essere effettuata a decorrere dalla data del 31 ottobre 2010, invece che alla data del 31 ottobre 2008; la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2010, invece che entro la data del 31 ottobre 2008. Le maggiori entrate dovranno confluire al fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia.
Salario medio convenzionale: interpretazione autentica. Interpretazione autentica in materia di salario medio convenzionale ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee: è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile.
Servizio giustizia. Previsto che le regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria, stipulino convenzioni per la realizzazione di progetti volti al rilancio dell’economia locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia. le convenzioni saranno finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas).
Settore agricolo. Per la finalità generale di ovviare alle necessità del settore agricolo, viene demandata al Cipe l’individuazione dei programmi da sostenere nel settore e la relativa destinazione di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture.
Sisma Abruzzo, differimento versamenti fiscali e contributivi sospesi. Novità sulle modalità di recupero dei versamento fiscali e contributi sospesi per il periodo 6 aprile-30 novembre 2009 a seguito del sisma in Abruzzo. salgono da 24 a 60 il numero delle rate per la restituzione del debito e viene differito il termine del pagamento della prima rata da gennaio 2010 a giugno 2010. La rateizzazione include anche i beneficiari della sospensione operata con Dm 9 aprile 2009.
Somministrazione di lavoro. I contratti di somministrazione possono essere stipulati anche nel caso in cui siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, anche nei casi in cui la somministrazione sia finalizzata alla sostituzione di lavoratori assenti, venga conclusa prevedendo l’utilizzo di lavoratori in mobilità, assunti dal somministratore con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, oppure abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Viene reintrodotto lo staff leasing, con l’abrogazione del’articolo 1, comma 46, della legge 247/2007.
Sostegno alle scuole non statali. Dallo scudo fiscale fondi per 130 milioni nel 2010 per il sostegno alle scuole non statali.
Spese di giustizia. Intervento sulla disciplina delle spese di giustizia previste dal testo unico (Dpr 115/2002). Viene limitato l’ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato si interviene sulla disciplina del medesimo contributo. Viene eliminata l’esenzione: per il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro (da ora soggetto al pagamento di un contributo fisso di 30 euro); per il processo cautelare attivato in corso di causa; per il processo per regolamento di competenza e di giurisdizione; per i giudizi di opposizione ad ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 (articolo 23); per i giudizi di lavoro davanti alla Corte di Cassazione. La disposizione prevede inoltre l’applicazione dei criteri ordinari di determinazione del contributo (per scaglioni di valore) anche per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali (attualmente il contributo fisso dovuto è pari a euro 103,30). Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, il ministero della Giustizia deve provvedere alla stipula di una o più convenzioni per la gestione e riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal testo unico 115/2002, risultanti da provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007 o relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l’espiazione della pena prima della medesima data. Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni del Dpr 115 /2002 che riguardano la natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l’esigibilità. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti per spese di giustizia (previste dal comma 205) sono versate al bilancio dello stato per essere riassegnate al ministero della Giustizia per finanziare: un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili; il potenziamento dei servizi istituzionali dell’amministrazione giudiziaria. Sempre sull’onda del risparmio arrivano modalità semplificate di pubblicazione delle sentenze di condanna. La pubblicazione è attualmente a carico del condannato, dunque il risparmio sembra riferirsi alle ipotesi residuali nelle quali, stante l’insolvibilità del condannato, la pubblicazione avviene a spese dello Stato. Modificato l’articolo 36 del codice penale: nei casi in cui la legge prevede la pubblicazione della sentenza di condanna, la pubblicazione sui giornali è effettuata mediante la sola indicazione degli estremi della sentenza e dell’indirizzo internet del ministero della Giustizia. Modalità semplificate di pubblicazione anche per le sentenze di condanna in materia di violazione del diritto d’autore e in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nel caso di condanna dell’ente ad una sanzione interdittiva. Previsto che i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 203 (in materia di gratuità dei dati relativi al traffico del rilascio di informazioni relative al traffico telefonico richiesti dall’autorità giudiziaria), 204 (in materia di spese di giustizia) e da 208 a 210 (nuove modalità di pubblicazione delle sentenze di condanna) affluiscono al Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia.
Staff leasing. Abrogato l’articolo 1, comma 46, della legge 247/2007, di attuazione del protocollo sul welfare: lo scopo è quello di reintrodurre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il cosiddetto staff leasing. Si legga anche la voce somministrazione di lavoro.
Stretto di Messina. Nuove disposizioni riguardanti la Società Stretto di Messina Spa. In particolare viene novellaro l’articolo 1, comma 1, della legge 1158/1971 (Collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il Continente) nella parte in cui prevede la partecipazione al capitale sociale della Stretto di Messina Spa, di Anas spa, delle regioni Sicilia e Calabria, nonché di altre società controllate dallo Stato, al fine di garantire la proprietà pubblica della Stretto di Messina Spa attraverso l’introduzione di una soglia minima – pari al 51% – per la partecipazione dei citati soggetti. Autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per il 2012 quale contributo ad Anas Spa per la sottoscrizione e l’esecuzione – a partire dal 2012 – di aumenti di capitale della Stretto di Messina Spa. Oneri a valere sul Fondo per esigenze urgenti e indifferibili del ministero dell’Economia. Viene approvato il II atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal ministro delle Infrastrutture con la Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 1158/1971.
Trattamento speciale di disoccupazione in edilizia. Prevista la rivalutazione nella misura del 100% del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini.
Tutela lavoratori a progetto. Intervento sull’istituto sperimentale di tutela del reddito a favore dei lavoratori a progetto (articolo 19, comma 2, del Dl 185/2008), che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse, il riconoscimento di una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito (aumentato al 20% dall’articolo 7-ter, comma 8, del Dl 5/2009) percepito l’anno precedente, ai lavoratori a progetto. È previsto, in via sperimentale per il biennio 2010-2011, nei limiti di 200 milioni di euro annui, il riconoscimento di una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l’anno precedente e comunque non superiore a 4mila euro per questi lavoratori (escludi i titolari di lavoro autonomo), a condizione che operino in regime di monocommittenza, abbiano conseguito un reddito lordo l’anno precedente non superiore a 20mila euro e superiore a 5mila euro, abbiano accreditato nell’anno di riferimento almeno una mensilità nella gestione separata, risultino senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi, risultino accreditati nell’anno precedente almeno tre mesi nella gestione separata.
Utilizzo Tfr. Continuità, a decorrere dal 2010, del versamento, da parte dell’Inps nell’apposito capitolo n. 3331 dell’entrata del bilancio dello Stato, delle risorse accertate del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Tfr. Le risorse derivano dal versamento da parte dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o superiore a 50, della quota di Tfr maturata e non destinata alle forme pensionistiche complementari, destinato al finanziamento di specifici interventi previsti all’elenco 1 della legge finanziaria 2007.
FONTE : IlSole24Ore