L’accelerazione delle procedure di rimborso dei crediti di imposta, un più agevole accesso alla rateazione dei tributi e la transazione fiscale sono tra le priorità definite dall’agenzia delle Entrate per favorire il superamento della crisi economica. A enunciare questi impegni prioritari è stato ieri Attilio Befera, direttore dell’agenzia delle Entrate, a un convegno sulla «Gestione della crisi di impresa» organizzato dalla Banca credito Bergamasco.
A fronte delle misure a favore delle imprese, il direttore delle Entrate spiega che non dovrà essere invece tollerata l’evasione che sistematicamente aumenta nei periodi di crisi perché ci causerebbe iniquità e distorsioni della concorrenza.
Sono, inoltre, allo studio provvedimenti miranti a rendere più efficace l’articolo 113 del Testo Unico che consente al creditore – in caso di conversione del debito in capitale di trattare fiscalmente le partecipazioni ricevute come l’originario credito, allo scopo di evitare che il regime della «Pex» (participation exemption) comporti l’indeducibilità delle svalutazioni e perdite subite dal creditore. L’istituto, fino a ora, è stato utilizzato esiguamente: risultano presentati, infatti, dal 2004 ad oggi, meno di 20 interpelli.
Si cercherà, inoltre, in via interpretativa o normativa, di estendere l’applicazione della norma che considera non tassabili le remissioni di debito nell’ambito del concordato preventivo (articolo 88, comma 4 del Testo unico) agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis della legge fallimentare.
il comportamento dell’Agenzia delle Entrate spiega Befera sarà ispirato alle linee guida recentemente stabilite dall’Ocse, sensibile all’incidenza della variabile fiscale nei periodi di recessione. Vi sono comunque altri problemi di coordinamento delle norme fiscali rispetto alla riforma della legge fallimentare del 2005, di cui si auspica una soluzione tempestiva, in via interpretativao legislativa.
Gli accordi di ristrutturazione del debito di cui all’articolo 182 bis della legge fallimentare, quando sono finalizzati alla liquidazione della società hanno le stesse finalità del concordato preventivo, che è una procedura concorsuale che dà al creditore il diritto di dedurre le perdite su crediti, anche in assenza dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità, ai sensi dell’articolo 101, comma 5 del Testo unico.
Anche sul piano giuridico, nonostante sia consolidata l’opinione che gli accordi di ristrutturazione siano istituti diversi dal concordato, non si può negare che essi attingano in larga misura agli istituti propri delle procedure concorsuali, tanto che il Consiglio superiore della magistratura li ha definiti una sorta di «concordato preventivo semplificato». Sarebbe quindi opportuna una revisione della risposta 4.2 della circolare 8/E del 2009 che ha negato l’applicabilità dell’articolo 101, comma 5 a questo tipo di composizione concordataria della crisi di impresa.
Fonte: Piazza Marco da il Sole 24 Ore di venerdì 20 novembre 2009, pagina 33