Il maggior versamento eseguito a titolo di acconto viene, attualmente, conguagliato nel saldo d’imposta
Non servono più i codici tributo 2120 e 3859, istituiti, con la risoluzione n. 476/E del 9 dicembre 2008, per consentire la fruizione del credito d’imposta generatosi, al momento dell’entrata in vigore del Dl 185/2008, per effetto dell’acconto "leggero" di Ires e Irap.
L’articolo 10, comma 1, del decreto anticrisi aveva, infatti, previsto una riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti Ires.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo assegnava, ai contribuenti che al momento dell’entrata in vigore del decreto avessero già provveduto al pagamento per intero dell’acconto, un credito d’imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione.
La risoluzione n.279/E del 10 novembre sancisce la soppressione dei codici tributo, dal momento che ad oggi il credito d’imposta non compensato viene conguagliato nel saldo dell’imposta.
Fonte : IlFiscoOggi