Tremonti-ter in azione dal 2009, premia le imprese che investono

L’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore (pari al 50%) degli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi, comunemente nota come “Tremonti ter”, prevista nel decreto legge 78/2009, ha trovato conferma nella legge di conversione n. 102 del 3 agosto scorso.
 
Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli investimenti agevolabili, i soggetti beneficiari e le modalità di applicazione della disposizione.
 
La norma – articolo 5 rubricato come “detassazione degli investimenti in macchinari” – agevola gli investimenti in macchinari e apparecchiature nuovi – ossia acquistati da produttori e usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo – compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 16 novembre 2007), escludendo altre categorie di beni.
Le attrezzature comprese nella voce Ateco 28 sono quelle classificate come Nca, acronimo che si riferisce alla fabbricazione di macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione.
La divisione 28, in particolare, include apparecchi fissi e mobili o portatili progettati per uso industriale, per l’edilizia e l’ingegneria civile, per uso agricolo o domestico e la fabbricazione di alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.
La divisione include anche la fabbricazione di macchinari per usi speciali, non presenti altrove in questa classificazione, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione (come quelli utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling, eccetera).
 
Soggetti beneficiari
La possibilità di fruire della detassazione è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato ossia a:
  • persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice
  • società di armamento
  • società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale
  • consorzi tra imprese
  • società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni
  • società cooperative e di mutua assicurazione
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall’attività commerciale esercitata
  • società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l’attività è svolta dalla stabile organizzazione.
 
Sono, viceversa, esclusi dall’ambito applicativo:
  • le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’articolo 32 del Tuir
  • gli enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa
  • gli esercenti arti e professioni.
 
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro (individuate ai sensi del decreto legislativo 334/1999, come modificato dal Dlgs 238/2005) potranno usufruire dell’agevolazione soltanto se sarà documentato l’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.
 
L’agevolazione opera anche per le piccole e medie imprese in perdita. Per tali soggetti, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, il ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato a stipulare un atto di convenzione con l’Abi per consentire l’adesione degli istituti di credito alla riduzione degli oneri finanziari e alla rimodulazione dei tempi di pagamento degli importi dovuti dai predetti soggetti che versino in difficoltà finanziaria.
 
Importo e applicazione della detassazione
L’agevolazione si sostanzia in una riduzione dell’imponibile Ires pari al 50% del valore degli investimenti effettuati nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2010. Il beneficio non opera ai fini Irap.
I periodi di imposta interessati sono pertanto l’anno 2009 e 2010.
Gli investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (giugno 2011).
La diminuzione d’imposta rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011).
 
Componenti del costo di acquisto
Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile.
 
Revoca dell’agevolazione    
I beni acquisiti mediante la “Tremonti-Ter” non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa per i due periodi di imposta successivi a quello in cui avviene l’acquisto.
Il beneficio fiscale decade se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione non aderenti allo Spazio economico europeo.
 
Conclusivamente si formula qualche considerazione in merito al momento di rilevanza della disposizione.
 
Relativamente all’acquisto rileva il momento di consegna e/o di spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui avviene l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per le prestazioni di servizi connesse agli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse.
La data di entrata in funzione del bene è rilevante per la deduzione degli ammortamenti, ma non ai fini dell’agevolazione.
 
Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (a prescindere dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto.
In tale ipotesi, fa fede l’ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento del lavoro e l’intera spesa entra nell’anno in cui l’opera è ultimata, indipendentemente dall’inizio lavori.
In caso di costruzione interna trovano applicazione le regole generali sulla competenza (articolo109 del Tuir) con riferimento alle spese complessivamente sostenute.
 
Fonte : IlSole24Ore

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