Nuove regole dal 1° gennaio per la tassazione Iva dei servizi internazionali, per i rimborsi a soggetti passivi non residenti e per i modelli Intrastat. L’articolo 1, comma 1 della legge 88/2009 (comunitaria 2008) ha delegato il governo a recepire le direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117. Tuttavia, a meno di due mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Italia non ha ancora definito le regole. In alcuni Stati, come la Francia, è stata già resa nota, invece, una bozza di circolare che illustra la disciplina.
La direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 riguarda non soltanto la territorialità dei servizi ma introduce diverse innovazioni come l’ampliamento dell’inversione contabile nei servizi internazionali, l’obbligo di presentare gli intrastat anche per i servizi intracomunitari, l’imposizione per gli enti non commerciali di assolvere l’imposta nel loro Paese se ricevono servizi da soggetti non residenti. Con le nuove norme, si dovrebbero ridurre i benefici del "plafond" per gli operatori nazionali che effettuano lavorazioni e trasporti intracomunitari.
Per le prestazioni di servizi, è stata modificata la "filosofia" sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuavano nello Stato del prestatore il luogo di tassazione dei servizi "generici". Le nuove norme, in linea generale, individuano il Paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, in via principale, è fissata questa disposizione standard che contiene la distinzione:
1) i servizi prestati a soggetti passivi, seguono la regola per cui il luogo di tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario e non più quello in cui è stabilito il prestatore;
2) i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, invece, mantengono la "vecchia" regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.
Inoltre, per quanto riguarda le prestazioni rese a soggetti passivi d’imposta, solo per la determinazione delle regole di territorialità:
a) i soggetti passivi che effettuano anche attività non soggette devono essere considerati soggetti passivi per tutti servizi che sono a essi forniti da soggetti stabiliti in Paesi diversi da quelli operano;
b) tutti gli enti non commerciali che non sono soggetti passivi ma che sono identificati ai fini Iva in un determinato Paese devono essere considerati soggetti passivi per le prestazioni ricevute.
Infine, tutti i servizi forniti a un soggetto identificato in un Paese diverso da quello in cui è stabilito il prestatore devono seguire il meccanismo dell’inversione contabile. Per favorire la corretta applicazione delle nuove disposizioni, ogni soggetto passivo identificato ai fini Iva dovrà depositare, dal 1° gennaio 2010, un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.
Fonte : IlSole24Ore