Il Decreto Legislativo n. 81/08 stabilisce l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletti all’interno delle aziende.
La procedura non si applica nel caso di nomina di rappresentanti della sicurezza territoriali (RLST), nel qual caso le procedure di comunicazione sono a carico degli Organismi Paritetici.
La procedura approvata dall’INAIL stabilisce che la comunicazione debba essere fatta a cadenza annuale per la singola azienda o unità produttiva entro il 31 Marzo di ogni anno e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 Dicembre dell’anno precedente.
In sede di prima applicazione la scadenza per l’anno in corso (relativa alla situazione al 31 Dicembre 2008) è fissata al 16 Maggio 2009.
La procedura on line accessibile dal sito dell’INAIL attraverso Punto Cliente prevede l’inserimento dei dati della ditta e dei dati anagrafici del rappresentante della sicurezza compresi il codice fiscale e la data di inizio dell’incarico.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
L’inserimento può essere effettuato direttamente dalla Ditta o attraverso soggetti delegati (ad es. consulenti del lavoro).
Se ci sono più unità produttive la procedura consente l’attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all’unità in cui opera.
Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all’utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini dell’esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
SANZIONI
L’art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.
Coloro che prima dell’emanazione della presente circolare abbiano inviato le segnalazioni tramite posta o fax senza seguire la procedura dovranno ripeterne l’invio con le modalità descritte.