Responsabilità solidale dei coniugi nei confronti del fisco

In caso di dichiarazione congiunta, è legittimo l’avviso di mora con cui il Fisco chiede alla moglie il pagamento di imposte, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito. La responsabilità solidale si estende anche ai redditi in nero.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 7260 del 26 marzo, respinge il ricorso di una signora alla quale era stato notificato un avviso di mora non motivato per la riscossione di redditi in nero del marito.

La ricorrente chiedeva l’annullamento dell’atto, ritenendosi responsabile solo per la dichiarazione congiunta e non anche per la rettifica, relativa a redditi percepiti e non dichiarati dal marito.

Contro la decisione della Ctp, che ha rigettato il ricorso, accogliendolo limitatamente alle sanzioni, la signora ricorreva in appello.
Anche la Commissione tributaria regionale ha stabilito che la responsabilità solidale della moglie si estende al successivo accertamento di maggior reddito a carico del marito e alla conseguente maggiore imposta.

La Corte di cassazione, infine, ha rigettato il ricorso, ritenendone privi di fondamento i motivi e, cioè, la mancata motivazione della pronuncia della Ctr riguardo alla validità dell’avviso di mora e la considerazione che la responsabilità solidale va riferita solo alla dichiarazione congiunta.
Riguardo alla prima censura, la Cassazione fa presente che l’avviso di mora rappresenta un atto esecutivo, che non deve essere munito necessariamente di motivazione. È sufficiente che lo stesso richiami gli atti prodromici (quello di rettifica o la cartella di pagamento), cui la contribuente poteva risalire dal momento che gli stessi erano stati notificati, anche a suo nome, al marito.
In relazione al secondo motivo, i giudici supremi confermano che, in caso di dichiarazione congiunta, l’avviso di mora notificato alla moglie per i debiti del marito è legittimo, in quanto la responsabilità solidale si estende anche al pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Fonte: Patrizia De Juliis da www.nuovofiscooggi.it

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