La tassa forfetaria annuale è dovuta da tutte le società di capitali, a prescindere dal numero di registri tenuti
La tassa è dovuta in misura forfetaria ed annualmente (articolo 3, nota 3, della tariffa allegata al Dpr 641/1972) da Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali; in pratica, tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali. Chiamate all’adempimento anche le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili (cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali. Continua a leggere