L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni riguardo alle eccezioni al divieto di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi, attraverso le risposte n. 103, 104 e 105 del 15 aprile 2025.
Il quadro normativo di riferimento
La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alla detrazione diretta, è stata introdotta dal Decreto Rilancio (articolo 121 del DL n. 34/2020) per le spese sostenute dal 2020 al 2024. Tuttavia, dal 17 febbraio 2023, queste opzioni sono state significativamente limitate dal DL n. 11/2023.
Il legislatore ha previsto alcune deroghe al divieto, che permettono l’utilizzo di queste opzioni se, in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- Per interventi non condominiali: risulta presentata la CILA
- Per interventi condominiali: è stata adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA
- Per demolizioni e ricostruzioni: risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo
Una restrizione ulteriore è stata introdotta dal DL n. 39/2024 (articolo 1, comma 5), che ha stabilito che tali deroghe non si applicano se, alla data del 30 marzo 2024, non risulta sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
I chiarimenti dell’Agenzia
I recenti interpelli chiariscono l’interpretazione dell’Agenzia su quali spese possano essere considerate valide ai fini della deroga:
Risposta n. 103/2025
Nel caso di una società che ha acquistato un immobile da ristrutturare, il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico effettuato dai precedenti proprietari non soddisfa i requisiti per la deroga, in quanto non riguarda la materiale esecuzione degli interventi edilizi.
Risposta n. 104/2025
Per un condominio che ha sostenuto spese per servizi tecnici (progettazione, computo metrico) propedeutici ai lavori di riduzione del rischio sismico, l’Agenzia precisa che tali costi non rientrano tra le spese rilevanti ai fini della deroga, poiché non riguardano specificamente l’esecuzione dei lavori.
Risposta n. 105/2025
In questo caso, una start-up che ha stipulato un contratto d’appalto come general contractor, ha indicato che il committente ha pagato oneri di urbanizzazione e che sono state emesse fatture per demolizioni e taglio di calcestruzzo. L’Agenzia chiarisce che:
- Gli oneri di urbanizzazione non sono riconducibili alle spese per la materiale esecuzione di interventi edilizi
- Le fatture emesse ma non pagate entro il 30 marzo 2024 non soddisfano le condizioni richieste dalla normativa
Il principio alla base dei chiarimenti
L’elemento comune in tutte le risposte è che la deroga al blocco opera esclusivamente per spese:
- Sostenute entro il 30 marzo 2024
- Documentate da fattura
- Riferite a lavori già materialmente eseguiti
- Effettivamente pagate entro tale data
L’Agenzia esclude espressamente le spese per attività preparatorie o amministrative (come tasse di occupazione suolo pubblico, oneri di urbanizzazione, progettazione, computo metrico), in quanto non attinenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi.
Questi chiarimenti restringono notevolmente l’ambito di applicazione della deroga, limitandola ai casi in cui i lavori siano stati non solo fatturati ma anche effettivamente avviati e pagati entro la data indicata.