È dovuta l’imposta di bollo anche per le quietanze relative a ordinativi, mandati di pagamento, vaglia de Tesoro, con importo superiore a 77,47 euro, emessi dagli uffici giudiziari per prestazioni rese da “contribuenti” minimi. La tassa viene trattenuta in modo virtuale sul titolo di spesa.
La precisazione arriva dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 365/E del 3 ottobre, in risposta a due quesiti posti dal ministero della Giustizia, che hanno per oggetto le modalità di applicazione dell’articolo 13 della tariffa, allegata al Dpr 642/1972, su pagamenti riguardanti prestazioni esenti da Iva e per le quali sono state rilasciate fatture già sottoposte all’imposta di 1,81 euro.
L’articolo in esame prevede l’imposta di bollo per le “…ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” che in caso di “…quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione degli stessi”. Continua a leggere