L’articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 289/2002, che impone la presentazione di un modello per la richiesta del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate con effetti retroattivi sulla spettanza del bonus, non è illegittimo perché contrario allo Statuto del contribuente. E’ partita da qui la Ctr di Firenze per risolvere la "partita" in favore delle tesi erariali.
Un atteggiamento, quello dei giudici fiorentini, diverso da quello tenuto, più di una volta, dalle Commissioni tributarie che, saltando a piè pari l’esame delle ragioni sostanziali del recupero del bonus, hanno dato ragione ai contribuenti per motivi esclusivamente formali (cfr, la Ctr della Campania, sezione 17, sentenza n. 163/2007). Continua a leggere