I principi costituzionali della capacità contributiva e della progressività dell’imposizione, che informano l’ordinamento tributario, ostano al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti attraverso strumenti giuridici, l’adozione ovvero l’utilizzo dei quali sia unicamente rivolto, in assenza di ragioni economicamente apprezzabili, al risparmio d’imposta, anche laddove non ricorra alcuna violazione o contrasto puntuale ad alcuna specifica disposizione. Continua a leggere
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Conformità non attestata, ricorso e appello non sono da buttare
La norma che disciplina il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della copia del ricorso notificato mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, va interpretata nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e quello notificato, ma solo la loro effettiva difformità, conseguentemente accertata d’ufficio dal giudice.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 28676 depositata il 3 dicembre 2008. Continua a leggere
Direttamente dal fornitore, in arrivo anche l’accertamento fiscale
E’ legittima la rettifica del reddito di una società, fondata sulle risultanze dell’accertamento effettuato a carico dei fornitori (nel caso in esame, due società emittenti fatture per operazioni inesistenti).
E’ quanto emerge, sinteticamente, dalla lettura della sentenza della Cassazione n. 27637 del 21 novembre 2008.
Il ricorso alla Suprema corte da parte dell’Amministrazione faceva seguito alla pronuncia della Ctr, per la quale l’ufficio non aveva prodotto alcuna argomentazione idonea a conferire validità all’accertamento, fondato su una serie di congetture relative a soggetto diverso dall’appellato e, pertanto, a questo non opponibili. Continua a leggere
Guarda al futuro la confisca per equivalente
La confisca va qualificata in rapporto alla funzione concretamente svolta, potendo, di volta in volta, assumere il carattere di pena, di misura di sicurezza, di misura civile o amministrativa. Considerato ciò e riconosciuta la sua natura giuridica di “pena”, la confisca per equivalente, estesa dalla Finanziaria 2008 anche ad alcuni reati tributari specifici, non può trovare applicazione al di fuori dei casi tassativamente contemplati e, al contempo, non può estendersi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
E’ questo il principio espresso nella sentenza n. 39172 del 20 ottobre 2008, con cui la terza sezione della Suprema corte ha proceduto a un inquadramento interpretativo della “confisca per equivalente”, escludendone l’applicabilità in via retroattiva. Continua a leggere
Pronunce: prima di tutto la logica del ragionamento
L’omessa indicazione degli elementi dai quali il giudice abbia desunto il proprio convincimento e che sono posti a fondamento del dispositivo determina la nullità della sentenza, in quanto ciò rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24610 depositata il 3 ottobre 2008.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato a una Sas l’omessa contabilizzazione di ricavi, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione.
Il ricorso presentato dalla società fu accolto dai giudici di primo grado con sentenza poi confermata dalla Commissione tributaria regionale. Continua a leggere
Motivi
I motivi specifici di impugnazione non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice sia delle ragioni della doglianza.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 23608 del 15 settembre scorso. Conseguentemente, se da un lato non è consentita con la proposizione dell’appello una motivazione contenente il mero rinvio alle argomentazioni già svolte e indicate negli scritti del precedente grado di giudizio, dall’altro non è, comunque, richiesta una precisa e dettagliata indicazione dei motivi di doglianza, che possono tuttavia evincersi implicitamente anche da una loro esposizione sintetica e sommaria, caratterizzata da chiarezza e univocità. Continua a leggere