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Pronunce: prima di tutto la logica del ragionamento

L’omessa indicazione degli elementi dai quali il giudice abbia desunto il proprio convincimento e che sono posti a fondamento del dispositivo determina la nullità della sentenza, in quanto ciò rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24610 depositata il 3 ottobre 2008.

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato a una Sas l’omessa contabilizzazione di ricavi, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione.
Il ricorso presentato dalla società fu accolto dai giudici di primo grado con sentenza poi confermata dalla Commissione tributaria regionale. Continua a leggere

Motivi

I motivi specifici di impugnazione non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, essendo sufficiente una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice sia delle ragioni della doglianza.
A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 23608 del 15 settembre scorso. Conseguentemente, se da un lato non è consentita con la proposizione dell’appello una motivazione contenente il mero rinvio alle argomentazioni già svolte e indicate negli scritti del precedente grado di giudizio, dall’altro non è, comunque, richiesta una precisa e dettagliata indicazione dei motivi di doglianza, che possono tuttavia evincersi implicitamente anche da una loro esposizione sintetica e sommaria, caratterizzata da chiarezza e univocità. Continua a leggere