L’omessa indicazione degli elementi dai quali il giudice abbia desunto il proprio convincimento e che sono posti a fondamento del dispositivo determina la nullità della sentenza, in quanto ciò rende impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24610 depositata il 3 ottobre 2008.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con il quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato a una Sas l’omessa contabilizzazione di ricavi, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione.
Il ricorso presentato dalla società fu accolto dai giudici di primo grado con sentenza poi confermata dalla Commissione tributaria regionale. Continua a leggere