
In vista del rush finale per la chiusura agevolata delle controversie “minori”, ovvero quelle di valore non superiore a 20mila euro, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente, con la
circolare n. 7/E del 15 marzo, per fornire chiarimenti e illustrare le novità apportate all’istituto (disciplinato dall’articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011) dall’articolo 29, comma 16-
bis, del Dl 216/2011 (decreto “milleproroghe”).
Ampliamento dell’ambito di applicazione della definizionePer effetto della modifica normativa, sono ora ammesse alla sanatoria le liti fiscali che risultavano pendenti alla data del 31 dicembre 2011. Si tratta di tutte quelle controversie instaurate per la prima volta, mediante proposizione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011.
Bisogna, tuttavia, fare attenzione che su tali liti non sia già intervenuta una pronuncia giurisdizionale definitiva prima dell’entrata in vigore della legge 14/2012 (di conversione del “milleproroghe”), vale a dire prima del 28 febbraio. In tali casi, infatti, la definizione non è ammessa.
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