Sempre che il credito si riferisca a somme o valori assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Il provvedimento direttoriale del 3 marzo dà attuazione alla norma, contenuta nel Dl 78/2009, stabilendo quali sono gli adempimenti di certificazione, comunicazione e dichiarazione in capo al terzo erogatore, al creditore pignoratizio e al debitore.
Il terzo erogatore deve: Continua a leggere