I dati catastali entrano nel modello 69 e trovano la giusta collocazione nel nuovo
“Quadro D”. Questo quando si vogliono registrare contratti
d’affitto, locazione o comodato di beni immobili. In caso, invece,
di cessioni, risoluzioni o proroghe degli stessi contratti, per identificare gli immobili, entra in scena
il nuovissimo “CDC”. I due modelli e le relative istruzioni sono stati approvati con
provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 giugno.
Le modifiche al 69 e il debutto del modello “CDC” si sono resi necessari in seguito all’entrata in vigore del Dl 78/2010 che, all’articolo 19 (commi 15 e 16), ha previsto l’obbligo, dal prossimo 1° luglio, di indicare i riferimenti catastali dei beni immobili “nazionali”, contestualmente alla richiesta di registrazione dei contratti, e chi non si attiene alla nuova disposizione “è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento” dell’imposta di registro dovuta.[//]
Detto ciò, va ricordato che per quanto riguarda cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti in questione, la relativa registrazione, a oggi, non prevede la presentazione di alcun modello, ma si ritiene effettuata regolarmente nel momento del versamento dell’imposta dovuta.
Dal 1° luglio, per effetto delle nuove disposizioni normative, questa modalità non sarà più adeguata. Nasce così il modello ad hoc, che il contribuente dovrà presentare, in forma cartacea, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso il quale è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal versamento attestante l’operazione.
Per i contratti già registrati al 1° luglio, il provvedimento stabilisce che è sufficiente presentare il modello “CDC” una sola volta, a prescindere dal tipo di adempimento effettuato.
Entrambi i modelli, disponibili sul sito dell’Agenzia nella sezione modulistica, sono strutturati per la trasmissione telematica ma, mentre per il “69” la modalità è già in linea, per il neonato “CDC” è previsto un po’ di tempo in più, necessario alla messa a punto della procedura informatica.
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it