Col primo, si precisa che la legittimazione dell’agente della riscossione a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura fallimentare – ai sensi dell’articolo 87 del Dpr 602/1973, in base al quale è autorizzato a presentare istanza di fallimento e, successivamente, a chiedere l’ammissione al passivo per conto dell’Amministrazione finanziaria – non esclude la legittimazione di quest’ultima, che mantiene la titolarità del credito azionato.
In secondo luogo, la domanda di ammissione al passivo di un fallimento – avente a oggetto un credito tributario – non presuppone, necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l’allegazione all’istanza di documentazione comprovante l’avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo, la stessa domanda, essere basata anche su titolo di diverso tenore. Continua a leggere