Il 20 maggio è la data tanto attesa da tutti i contribuenti italiani: a partire da oggi è possibile modificare e inviare il modello 730/2024. Questa operazione è fondamentale per chi desidera ottenere il rimborso spettante il prima possibile, con l’accredito previsto già a partire da luglio.
Tuttavia, come è accaduto negli anni precedenti, la mattinata del 20 maggio ha visto molti contribuenti tentare invano di inviare la propria dichiarazione dei redditi. Il modello 730/2024 è infatti ancora consultabile solo in modalità «sola lettura», rendendo impossibile apportare modifiche o inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo
La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.
L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).
L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.
Al riguardo, la stessa Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.
In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni. L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.
La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.
In conclusione, ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.
La modifica del parametro per la
misurazione dell’indennità (EBITDA 2020), contrattualizzata con accordo
aziendale, non incide sulla funzione incentivante della normativa
Una società di giochi e scommesse che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del conseguente stop dell’attività svolta, ha modificato i parametri di riferimento dei premi di risultato, potrà applicare, in qualità di sostituto d’imposta, sul premio 2020 erogato ai suoi dipendenti, l’aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, a patto che sia raggiunto il risultato incrementale previsto dal nuovo parametro 2020 rispetto a quello del 2019.
Con la risposta n. 270 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sulla tassazione del premio di produttività a una società di giochi e scommesse che lavora sulla base di convenzioni siglate con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In data 29 marzo 2019, la società istante e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019, con cui fra l’altro hanno istituito un premio di risultato a valenza annuale. Il premio di risultato, variabile e non determinabile a priori, era strutturato sulla base dell’incremento dell’EBITDA. Il contratto è stato oggetto di numerose proroghe dovute, in particolare, all’emergenza sanitaria e alla conseguente sospensione delle attività delle sale da gioco, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata, dalle parti, al 31 dicembre 2020. Con la proroga è stato modificato anche il parametro 2019 che determinava il premio di produttività (EBTIDA 2019), riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell’attività del 2020.
L’istante chiede quindi il corretto trattamento fiscale del premio di produttività ai fini dell’effettuazione delle ritenute alla fonte in qualità di datore di lavoro e sostituto d’imposta, ove fossero raggiunti gli obiettivi stabiliti. Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che l’EBITDA del 2019 è stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l’EBITDA del 2020, tenendo conto dei mesi di chiusure. Di conseguenza, il confronto non riguarda l’intero anno, ma un periodo ridotto di attività. In particolare chiede se, in caso di raggiungimento del risultato incrementale dell’EBITDA 2020, possa, nella sua qualità di sostituto d’imposta, applicare sul premio di risultato l’aliquota agevolata del 10 per cento.
L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che con la legge di Stabilità 2016 i premi di produzione fruiscono di una tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015). Al riguardo, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo (articolo 2, comma 2, del decreto 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Mef).
Al termine del periodo di maturazione del premio, precisa ancora l’Agenzia, è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti “incrementale” rispetto a quello del precedente periodo, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento di un obiettivo. L’Agenzia quindi precisa (come ribadito, tra l’altro, nelle circolari n. 28/2016 e n. 5/2018 e nella risoluzione n. 36/2020) che è possibile fruire del regime fiscale di favore a patto che il raggiungimento degli obiettivi per maturare il premio, definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito dalle parti, e non solo l’erogazione del premio stesso, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Nel caso in esame la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell’accordo aziendale dell’8 ottobre 2020, non osta all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.
Lo stesso ragionamento vale per la rideterminazione del parametro EBITDA del 2019: i nuovi criteri da applicare in considerazione del periodo di sospensione delle attività nel 2020 consentono comunque di rilevare l’incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto.
Sempre in tema di criteri incentivanti, da individuare con anticipo, l’Agenzia richiama ancora la recente risoluzione n. 36/2020 con cui è stato precisato che nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è incerto alla data della sua sottoscrizione in quanto il parametro è variabile, l’azienda sotto la propria responsabilità può applicare l’imposta sostitutiva del 10%, se, al termine del periodo congruo, il risultato incrementale viene raggiunto.
Nel caso in esame con l’accordo dell’8 ottobre 2020 le parti non hanno individuato un nuovo criterio, tale da far venir meno la funzione incentivante della norma, ma hanno prorogato fino al 31 dicembre 2020 il precedente accordo, ridisegnando su elementi oggettivi la durata del periodo congruo. Di conseguenza, se alla scadenza l’istante rileva che il valore del parametro EBITDA 2020 è incrementale rispetto al dato 2019, potrà applicare l’imposta ridotta nella misura del 10 per cento.
Infine, precisa altresì l’Agenzia, nel caso in cui i dipendenti scelgano al posto dell’erogazione della somma in denaro, di convertire in tutto o in parte il premio di risultato in servizi di Welfare, il premio non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
I bonus accettati sono presenti anche nel
cassetto fiscale del cessionario, che può utilizzarli da subito in
compensazione tramite F24 se riferibili all’anno corrente o a periodi
d’imposta precedenti
Come accedere alla procedura web predisposta
dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti
perché ceduti dai beneficiari di specifiche detrazioni fiscali e una
volta entrati quali sono le modalità per consultare, accettare o
rifiutare i bonus? La guida “Piattaforma Cessione Crediti”, online nella sezione “l’Agenzia informa”
del sito delle Entrate e su questo giornale, descrive schematicamente
tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Interventi normativi di recente introduzione hanno aperto strade
alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle
persone fisiche. Per alcuni interventi edilizi, ad esempio,
l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato
dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. Da
ultimo, il decreto “Rilancio” ha ampliato le possibilità di scelta
prevedendo, per i bonus già spendibili in fattura e per le
spese finalizzate ad arginare la diffusione del Coronavirus
(sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione, adeguamento dei
luoghi di lavoro), la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche,
il credito d’imposta spettante. Il cessionario, a sua volta, può cedere
il bonus oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
L’interessato deve comunicare al Fisco (se non acquisito automaticamente
dalla procedura) di aver trasferito ad altri il suo credito, che
confluisce nella piattaforma web“Piattaforma
Cessione Crediti” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e
il cui funzionamento è oggetto della guida da oggi in rete.
I dati presenti nella piattaforma
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioniconnesse
all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario
può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei
contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
In sostanza, riassume la guida schematicamente, la procedura deve essere
utilizzata dai titolari dei crediti inseriti automaticamente, in
qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a
terzi, dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato
gli interventi, non noti all’Agenzia, per confermare l’esercizio
dell’opzione e accettare il credito o comunicare di aver scelto, in
alternativa all’utilizzo tramite compensazione con F24, l’eventuale
ulteriore cessione del beneficio ad altri.
Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere
annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né
sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che
restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali.
La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti
stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed
esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al
titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei
relativi presupposti.
Accesso limitato ai diretti interessati
La pubblicazione guida all’accesso alla piattaforma e precisa che
possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e
cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di
procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.
Le funzionalità della piattaforma
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
monitorare i crediti (monitoraggio)
cedere crediti (cessione)
confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario (lista movimenti).
Le cessioni I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli. L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente. Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente). Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità. I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.
Le somme sono già in pagamento sui conti
correnti degli operatori interessati, ma arrivano anche i “numeri” per
spendere il contributo tramite F24 o per restituirlo se assegnato
indebitamente
In un colpo solo, con la risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021, arrivano il codice tributo “6941”
per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto
introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente
scelga di fruirne sotto forma di credito d’imposta, e i codici “8128”, “8129” e “8130”
per la restituzione spontanea della somma non spettante, erogata
tramite accredito sul conto corrente o speso in compensazione, e per il
versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24
Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).
L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 41/2021 a
ristoro dei danni finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da
Covid-19, è a favore degli operatori economici titolari di partita Iva
che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito
agrario. L’entità del cfp è diversificata in base ai ricavi o compensi
realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’anno precedente (vedi
articolo “Dl “Sostegni” – 1: contributi per tutti i titolari di partita Iva”).
La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del
richiedente a meno che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile,
non opti per il riconoscimento del totale della somma sotto forma di
credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione tramite
modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.
Le modalità operative sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021 (vedi articoli “Per il “Sostegno” a fondo perduto, disposizioni operative immediate” e “Decreto “Sostegni” e start-up: determinazione del valore del cfp”).
In particolare, il provvedimento dispone che il contributo ricevuto e
non spettante debba essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e
interessi, con versamento effettuato, senza possibilità di
compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.
L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza
averne diritto, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare la
situazione restituendo spontaneamente il contributo e i relativi
interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento
operoso.
In caso di compensazione, F24
Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente opti per il
riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in
alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà
indicare il codice tributo: “6941”denominato
“Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da
utilizzare in compensazione – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
Nel caso in cui il contributo utilizzato in compensazione, anche
tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo
riconosciuto, il modello F24 è scartato.
F24 Elide per rispedire la somma al mittente
Tre i codici tributi occorrenti per regolarizzare la situazione qualora
il contribuente abbia ricevuto e speso indebitamento il contributo
accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione. In questo
caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi
interessi e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”(F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:
“8128”denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
“8129”denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”
“8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”,indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
nel campo “tipo”, la lettera “R”
nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128, 8129 oppure 8130)
nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
nel campo “importi a debito versati”, l’importo del
contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della
sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
Dopo un parto travagliato è stato finalmente approvato il decreto “Cura Italia” relativo alle misure economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Premetto che ora non è ancora disponibile il testo definitivo fino a pubblicazione in G.U. previsto per domani. Il testo del decreto è corposo (107 pagine) e di non facile interpretazione. Pertanto da domani dopo attenta lettura provvederò ad informare sui principali punti di nostro interesse. Intanto vi allego il testo provvisorio che, in grandi linee, dovrebbe rispecchiare il contenuto di quello definitivo.
Fattura elettronica, Spesometro, trasmissione dato dei corrispettivi, comunicazioni periodiche IVA: sono tutti i servizi online disponibili sul nuovo sito dell’Agenzia delle Entrate dedicato a “Fatture e Corrispettivi”, pensato in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati nel 2019. Diciamo subito che i prossimi mesi saranno molto effervescenti sul fronte dei servizi online per la e-fattura.
Il bonus per l’acquisto degli strumenti musicali nuovi consiste in un contributo a favore degli studenti, previsto dalla Legge di bilancio 2017, sotto forma di sconto del prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore. Con il provvedimento pubblicato ieri 16 marzo 2017, l’Agenzia chiarisce chi può accedere al beneficio, come ottenere l’agevolazione e le modalità con cui i venditori, a loro volta, possono recuperare tramite credito d’imposta lo sconto riconosciuto agli acquirenti. Continua a leggere→
Venire incontro alle esigenze dei contribuenti in difficoltà. Pagare i debiti fiscali in modo agevolato per aiutare gli italiani che non arrivano a fine mese. Il governo approva un provvedimento che facilita il pagamento delle tasse, introducendo un’ulteriore rateizzazione per quei soggetti che non sono stati in grado di saldare il conto. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, Pietro Carlo Padoan, ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Continua a leggere→
Secondo il governo avrebbe potuto interessare il 40-50% dei 7 milioni di lavoratori dipendenti. Ben la metà dei soggetti per cui il provvedimenti era stato pensato. E invece è stato un sonoro flop. L’intervento sul Tfr in busta paga si conferma un fallimento a causa dell’imposizione ordinaria, troppo penalizzante per il lavoratore. E’ quanto emerge da una stima dei Consulenti del lavoro. Nei primi 5 mesi dall’avvio della norma solo lo 0,83% ha chiesto il Tfr in busta paga. Volano invece nei primi 8 mesi 2015 le richieste di anticipazione del Tfr già maturato (+27%). Su un campione di circa un milione di dipendenti – sottolineano i consulenti – ad agosto, passati quindi cinque mesi dall’entrata in vigore della norma (3 aprile), la scelta di liquidare il Tfr maturando in busta paga è stata effettuata solo da 8.420 lavoratori, ossia lo 0,83%.