La Riforma dell’Imposta di Successione e Donazione: Novità dal 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025 firmata dal direttore Vincenzo Carbone, ha fornito un quadro completo delle modifiche alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, introdotte dal decreto legislativo n. 139/2024 e da altre recenti normative. Ecco le principali novità che si applicano alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati dal 1° gennaio 2025.

Ampliamento dell’ambito di applicazione

La riforma ha esteso l’oggetto dell’imposta, che ora comprende:

  • I trasferimenti per successione a causa di morte
  • I trasferimenti per donazione
  • I trasferimenti “a titolo gratuito”
  • I trasferimenti “derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”

Introduzione dell’autoliquidazione

Una delle novità più significative è l’introduzione del principio dell’autoliquidazione dell’imposta, che comporta:

  • La liquidazione dell’imposta da parte dei soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione
  • Il pagamento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più ulteriori 90 giorni)
  • Il controllo successivo da parte dell’ufficio, che può notificare un avviso di liquidazione per maggiore imposta entro due anni dalla presentazione della dichiarazione

Agevolazioni per eredi giovani

È stato introdotto uno svincolo delle attività cadute in successione da parte delle banche e degli intermediari finanziari per consentire all’unico erede di età non superiore a 26 anni di pagare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo. L’Agenzia ha precisato che:

  • Il requisito anagrafico si intende soddisfatto se il richiedente non ha compiuto 26 anni alla data della richiesta o li ha compiuti proprio quel giorno
  • Questa condizione vale anche in presenza di altri chiamati all’eredità che abbiano rinunciato
  • Lo svincolo è limitato al pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo, non estendendosi ad altri tributi

Presentazione telematica e trustee

La dichiarazione di successione deve essere presentata, in via generale, telematicamente. La norma ha inoltre incluso esplicitamente i trustee tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione in caso di trust testamentario.

Deducibilità dei debiti

Per i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita ed esistenti alla data di apertura della successione:

  • Quelli impiegati in spese di mantenimento e spese mediche sono deducibili
  • Il debito e il sostenimento delle spese devono essere comprovati da documentazione idonea che dimostri la correlazione
  • Per la qualifica di “familiare a carico” occorre riferirsi alla nozione e ai limiti reddituali dell’articolo 12, comma 2, del TUIR
  • Tale qualifica va verificata con riferimento al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese

Liberalità indirette

Per l’accertamento delle liberalità indirette:

  • È stata eliminata la soglia minima di 350 milioni di lire per l’incremento patrimoniale
  • Si applica l’aliquota dell’8% per la parte eccedente l’eventuale franchigia
  • In caso di registrazione volontaria, si applicano le aliquote e le franchigie dell’articolo 56 del TUS

Abrogazione del coacervo successorio

È stata abrogata la normativa del “coacervo successorio”, che prevedeva la sommatoria del valore delle donazioni precedenti al fine del calcolo della franchigia.

Esonero dalla responsabilità solidale

Il documento si sofferma anche sull’esonero dal regime di solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché delle imposte ipotecaria e catastale, in favore:

  • Degli enti del Terzo settore
  • Di tutti i soggetti indicati nell’articolo 3 del TUS

Tutte queste modifiche si applicano alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.