L’Agenzia delle Entrate ha definito, con un provvedimento firmato il 14 aprile 2025, le modalità operative per la presentazione della garanzia che i soggetti extra-UE con rappresentante fiscale devono ora fornire per accedere o mantenere la loro inclusione nel sistema VIES (VAT Information Exchange System).
Destinatari delle nuove disposizioni
La normativa si applica ai soggetti che soddisfano questi requisiti:
- Non sono residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea
- Non sono residenti in uno Stato dello Spazio Economico Europeo
- Operano in Italia attraverso un rappresentante fiscale (ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del DPR n. 633/1972)
- Intendono effettuare operazioni intracomunitarie e quindi necessitano dell’iscrizione nel VIES
Forme di garanzia accettate
I soggetti interessati devono prestare una garanzia che può essere fornita in una delle seguenti forme:
- Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato
- Polizza fideiussoria
- Fideiussione bancaria
Il valore massimale della garanzia non può essere inferiore a 50.000 euro e deve avere una durata minima di 36 mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale dell’Agenzia.
Procedura per nuove registrazioni
Per i soggetti che richiedono per la prima volta l’accesso al VIES, la procedura varia a seconda che siano già titolari di partita IVA o meno:
- Soggetti già con partita IVA: devono prestare la garanzia preventivamente alla richiesta di ingresso nel VIES
- Soggetti senza partita IVA: devono prestare la garanzia contestualmente alla dichiarazione di inizio attività che include anche la domanda di ingresso nel VIES
La garanzia va presentata a favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Adempimento per soggetti già nel VIES
Gli operatori extra-UE già inclusi nel VIES hanno 60 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Decorso questo termine, l’Agenzia attiverà la procedura di esclusione, comunicandola ai rappresentanti fiscali tramite PEC o raccomandata A/R.
Se la garanzia non viene prestata nei 60 giorni successivi alla ricezione di tale comunicazione, il soggetto sarà escluso d’ufficio dalla banca dati VIES.
Finalità del provvedimento
Questa misura, introdotta dal D.lgs n. 13/2024 (che ha aggiunto il comma 7-quater all’articolo 35 del DPR n. 633/1972), si inserisce nel quadro degli strumenti di contrasto alle frodi IVA transfrontaliere, richiedendo maggiori garanzie da parte di operatori extra-UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie attraverso rappresentanti fiscali italiani.
L’Agenzia ha anche messo a disposizione i modelli per la presentazione delle diverse tipologie di garanzia, allegati al provvedimento.