Previdenza Complementare: Nuovi Chiarimenti sul Calcolo dell’Anzianità ai Fini Fiscali

Con la recente risoluzione n. 29/E dell’11 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni relative al calcolo dell’anzianità nelle forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento ai casi di adesione a più fondi pensione. Il documento risponde ai quesiti sollevati da un’associazione di categoria e offre indicazioni operative di grande interesse per gli aderenti alla previdenza integrativa.

Il principio dell’anzianità cumulativa

Il principale chiarimento riguarda la possibilità di cumulare i periodi di partecipazione a diverse forme pensionistiche complementari ai fini del calcolo dell’anzianità necessaria per beneficiare della riduzione dell’aliquota di tassazione prevista per le prestazioni previdenziali.

L’Agenzia ha confermato che, in caso di iscrizione a più fondi pensione, l’anzianità complessiva deve tener conto di tutti i periodi di partecipazione alle varie forme pensionistiche, purché non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione. Questa interpretazione si basa sul principio che il “periodo di partecipazione” deve essere inteso come il totale degli anni di iscrizione a qualsiasi forma di previdenza complementare.

I vantaggi fiscali in gioco

Il tema assume particolare rilevanza considerando i vantaggi fiscali connessi all’anzianità di partecipazione. Come stabilito dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 252/2005, l’aliquota di tassazione standard del 15% sulle prestazioni pensionistiche complementari può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a raggiungere un’aliquota minima del 9% dopo 35 anni di iscrizione.

Tale meccanismo premiale rappresenta un significativo vantaggio fiscale per gli aderenti di lungo periodo, rendendo cruciale la corretta determinazione dell’anzianità totale.

Come documentare l’anzianità maturata in altri fondi

Un aspetto operativo chiarito dalla risoluzione riguarda la documentazione necessaria per attestare i periodi di partecipazione maturati in fondi diversi da quello a cui si richiede la prestazione. L’Agenzia ha confermato che:

  • È possibile presentare al fondo erogante un’attestazione rilasciata da altra forma pensionistica
  • Tale attestazione deve certificare la data di adesione all’altro fondo
  • Deve inoltre specificare che la posizione non sia stata oggetto di riscatto totale

Questa procedura consente al fondo che eroga la prestazione di considerare anche i periodi maturati in altri fondi ai fini del calcolo dell’aliquota fiscale applicabile.

Implicazioni pratiche e vantaggi per gli aderenti

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate risulta particolarmente vantaggioso per i lavoratori che, nel corso della propria carriera, hanno aderito a diverse forme pensionistiche complementari, magari a seguito di cambi di lavoro o per scelte di diversificazione degli investimenti previdenziali.

La possibilità di cumulare i periodi di partecipazione, indipendentemente dal fondo specifico, garantisce un trattamento fiscale equo che valorizza la continuità dell’impegno previdenziale del lavoratore, anche se distribuito tra diverse forme pensionistiche.

L’interpretazione fornita richiama e conferma quanto già espresso nella circolare n. 70/2007, sottolineando che ciò che conta ai fini del beneficio fiscale è la “mera partecipazione”, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi nel periodo considerato.