Royalty per Opere d’Ingegno dall’Estero: Non Tassabili in Italia per i Non Residenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 112 del 17 aprile 2025, ha fornito un importante chiarimento fiscale per gli italiani residenti all’estero che percepiscono compensi per l’utilizzazione di opere d’ingegno da fonti estere.

Il caso esaminato

Il quesito è stato posto da una contribuente fiscalmente residente all’estero e regolarmente iscritta all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che riceve compensi in qualità di erede da una società degli autori estera. La contribuente ha chiesto se tali compensi, già tassati alla fonte nel paese estero, debbano essere assoggettati a imposizione anche in Italia.

Il principio di territorialità dell’imposizione fiscale

L’Agenzia ha basato la propria risposta sul principio di territorialità previsto dall’articolo 3, comma 1 del TUIR, secondo cui i soggetti non residenti in Italia sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.

Per determinare quali redditi si considerano prodotti in Italia, occorre fare riferimento all’articolo 23 del TUIR, che stabilisce i criteri di collegamento territoriale per le diverse tipologie di reddito.

I compensi per opere d’ingegno: quando sono tassabili in Italia

In particolare, l’articolo 23 del TUIR prevede che i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno si considerano prodotti in Italia solo se:

  • Derivano da attività svolte nel territorio italiano o da beni che si trovano nel territorio stesso (comma 1, lettera f – presunzione relativa)
  • Sono corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti (comma 2, lettera c – presunzione assoluta)

La conclusione dell’Agenzia

Nel caso specifico, i compensi ricevuti dalla contribuente in qualità di erede, che rientrano tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g) del TUIR, non soddisfano nessuna delle condizioni previste dall’articolo 23.

Infatti, tali compensi:

  • Non derivano da attività svolte in Italia o da beni situati in Italia
  • Non sono corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti

Di conseguenza, l’Agenzia ha chiarito che, a decorrere dall’annualità in cui la contribuente risulta residente all’estero, i compensi economici corrisposti dalla società degli autori estera non devono essere assoggettati ad alcuna imposizione in Italia e non devono essere indicati nelle dichiarazioni dei redditi da presentare.

Questo chiarimento rappresenta un’importante conferma per gli autori, artisti e detentori di diritti d’ingegno che, trasferitisi all’estero, continuano a percepire royalty da fonti non italiane.