Il Decreto Legge 39/2024, aggiornato con il maxi-emendamento governativo approvato il 16 maggio 2024, introduce importanti novità riguardanti il Bonus Ristrutturazioni. Le nuove disposizioni rivedono le percentuali di detrazione, gli importi massimi e le scadenze per usufruire di questo incentivo fiscale, destinato a chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia.
Le Nuove Regole del Bonus Ristrutturazioni
Di seguito, il quadro aggiornato delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie:
Fino al 31 dicembre 2024:
Percentuale di Detrazione: 50%
Limite Massimo di Spesa: 96.000 euro
Detrazione Massima: 48.000 euro
Fino al 31 dicembre 2027:
Percentuale di Detrazione: 36%
Limite Massimo di Spesa: 48.000 euro
Detrazione Massima: 17.280 euro
Dal 1° gennaio 2028:
Percentuale di Detrazione: 30%
Limite Massimo di Spesa: 48.000 euro
Detrazione Massima: 14.400 euro
Dettagli e Considerazioni
Detrazione del 50% fino al 2024: Fino alla fine del 2024, i contribuenti possono usufruire di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, fino a un massimo di 96.000 euro di spesa. Questo significa che la detrazione massima possibile è di 48.000 euro.
Riduzione al 36% fino al 2027: Dal 2025 al 2027, la percentuale di detrazione scende al 36%, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro, che si traduce in una detrazione massima di 17.280 euro.
Ulteriore Riduzione al 30% dal 2028: A partire dal 2028, la detrazione si riduce ulteriormente al 30%, mantenendo lo stesso limite massimo di spesa di 48.000 euro. La detrazione massima in questo caso sarà di 14.400 euro.
Implicazioni per i Contribuenti
Queste modifiche introdotte dal D.L. 39/2024 rappresentano un cambiamento significativo per chi intende effettuare lavori di ristrutturazione edilizia nei prossimi anni. I contribuenti che desiderano sfruttare al massimo l’incentivo fiscale dovrebbero considerare di avviare i lavori entro il 31 dicembre 2024, quando la detrazione è ancora al 50%.
Conclusione
Il Bonus Ristrutturazioni rimane uno strumento fondamentale per incentivare il miglioramento del patrimonio edilizio italiano. Tuttavia, con le nuove percentuali e scadenze introdotte dal D.L. 39/2024, è importante pianificare attentamente i propri interventi per massimizzare il beneficio fiscale.
Per ulteriori informazioni e per accedere ai dettagli delle nuove disposizioni, è consigliabile consultare il testo integrale del Decreto Legge 39/2024 e tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.
Oggi, 21 maggio 2024, il sito dell’Agenzia delle Entrate, dedicato alla compilazione e presentazione del modello 730/2024, è andato in tilt. Molti contribuenti che si sono collegati per inviare la loro dichiarazione dei redditi si sono trovati di fronte a un blocco totale del sistema, senza la possibilità di effettuare alcun tipo di operazione.
Un Disservizio Imbarazzante
Questo malfunzionamento rappresenta un imbarazzo significativo per l’Agenzia delle Entrate, un ente che dovrebbe essere preparato a gestire un grande afflusso di utenti, soprattutto in periodi cruciali come quello delle dichiarazioni fiscali. Il blocco del sistema non solo ha causato frustrazione tra i contribuenti, ma potrebbe anche avere ripercussioni sulla tempestività delle dichiarazioni e sui conseguenti rimborsi fiscali.
Le Conseguenze per i Contribuenti
Molti contribuenti si affidano alla prontezza del sito per inviare rapidamente le loro dichiarazioni e ottenere rimborsi tempestivi. L’attuale situazione complica questi processi, costringendo gli utenti a ritardare la loro presentazione e ad affrontare ulteriori stress e incertezze.
La Necessità di Soluzioni Immediate
È fondamentale che l’Agenzia delle Entrate risolva al più presto questo problema, ripristinando la piena funzionalità del sito. Gli utenti devono essere rassicurati sulla possibilità di completare le loro dichiarazioni senza ulteriori intoppi. Inoltre, sarebbe opportuno che l’Agenzia fornisse chiarimenti ufficiali sui motivi del malfunzionamento e sulle misure adottate per evitare che tali situazioni si ripetano in futuro.
Riflessioni Sull’Infrastruttura Digitale
Questo episodio solleva questioni importanti sulla robustezza e l’affidabilità dell’infrastruttura digitale dell’Agenzia delle Entrate. In un’epoca in cui la digitalizzazione dei servizi pubblici è essenziale per efficienza e accessibilità, problemi come quello odierno dimostrano la necessità di investimenti continui e di aggiornamenti tecnologici per garantire un servizio impeccabile ai cittadini.
Conclusione
La speranza è che l’Agenzia delle Entrate riesca a risolvere rapidamente il problema, permettendo ai contribuenti di completare le loro dichiarazioni senza ulteriori disagi. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a monitorare la situazione e a rimanere informati tramite comunicazioni ufficiali dell’Agenzia stessa.
A partire dal 18 maggio 2024, le modalità di comunicazione per l’utilizzo dei crediti di imposta relativi agli investimenti 4.0 per gli anni 2023 e 2024 subiranno importanti cambiamenti. Gli imprenditori e le imprese che intendono avvalersi di questi incentivi fiscali dovranno effettuare la comunicazione esclusivamente attraverso il sito www.gse.it, utilizzando la piattaforma informatica dedicata “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”.
I bonus accettati sono presenti anche nel
cassetto fiscale del cessionario, che può utilizzarli da subito in
compensazione tramite F24 se riferibili all’anno corrente o a periodi
d’imposta precedenti
Come accedere alla procedura web predisposta
dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti
perché ceduti dai beneficiari di specifiche detrazioni fiscali e una
volta entrati quali sono le modalità per consultare, accettare o
rifiutare i bonus? La guida “Piattaforma Cessione Crediti”, online nella sezione “l’Agenzia informa”
del sito delle Entrate e su questo giornale, descrive schematicamente
tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Interventi normativi di recente introduzione hanno aperto strade
alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle
persone fisiche. Per alcuni interventi edilizi, ad esempio,
l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato
dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. Da
ultimo, il decreto “Rilancio” ha ampliato le possibilità di scelta
prevedendo, per i bonus già spendibili in fattura e per le
spese finalizzate ad arginare la diffusione del Coronavirus
(sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione, adeguamento dei
luoghi di lavoro), la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche,
il credito d’imposta spettante. Il cessionario, a sua volta, può cedere
il bonus oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
L’interessato deve comunicare al Fisco (se non acquisito automaticamente
dalla procedura) di aver trasferito ad altri il suo credito, che
confluisce nella piattaforma web“Piattaforma
Cessione Crediti” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e
il cui funzionamento è oggetto della guida da oggi in rete.
I dati presenti nella piattaforma
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioniconnesse
all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario
può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei
contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non
abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
In sostanza, riassume la guida schematicamente, la procedura deve essere
utilizzata dai titolari dei crediti inseriti automaticamente, in
qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a
terzi, dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato
gli interventi, non noti all’Agenzia, per confermare l’esercizio
dell’opzione e accettare il credito o comunicare di aver scelto, in
alternativa all’utilizzo tramite compensazione con F24, l’eventuale
ulteriore cessione del beneficio ad altri.
Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere
annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né
sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che
restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali.
La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti
stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed
esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al
titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei
relativi presupposti.
Accesso limitato ai diretti interessati
La pubblicazione guida all’accesso alla piattaforma e precisa che
possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e
cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di
procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.
Le funzionalità della piattaforma
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
monitorare i crediti (monitoraggio)
cedere crediti (cessione)
confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario (lista movimenti).
Le cessioni I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli. L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente. Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente). Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità. I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.
Dopo un parto travagliato è stato finalmente approvato il decreto “Cura Italia” relativo alle misure economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Premetto che ora non è ancora disponibile il testo definitivo fino a pubblicazione in G.U. previsto per domani. Il testo del decreto è corposo (107 pagine) e di non facile interpretazione. Pertanto da domani dopo attenta lettura provvederò ad informare sui principali punti di nostro interesse. Intanto vi allego il testo provvisorio che, in grandi linee, dovrebbe rispecchiare il contenuto di quello definitivo.
E’ oggi 6 aprile 2018 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, è stata spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento delle Entrate con le nuove istruzioni.
È stato pubblicato ieri, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva.
Come già ribadito piu volte dalla giurisprudenza , la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia, ha riconfermato nella sentenza n. 28/3 del 5 febbraio 2018, che l’iscrizione all’AIRE, “Anagrafe italiani residenti all’estero” costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente essere considerati fiscalmente non residenti in Italia. Continua a leggere→
La disciplina delle dichiarazioni d’intento negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. In generale, in caso di errori, l’attuale impianto normativo prevede sanzioni per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione:
il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento
l’esportatore abituale che la emette.
Di seguito, le principali sanzioni distinte a seconda che l’errore o omissione sia di tipo formale o sostanziale.
Cassazione favorevole al contribuente in caso di credito IVA. In particolare, con l’ordinanza 6488 del 16 marzo 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, se in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali, il contribuente ha diritto al credito IVA anche in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare, in caso di mancanza della dichiarazione annuale, il credito d’imposta va riconosciuto se il contribuente ha tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione. Continua a leggere→
Ancora pochi giorni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per effettuare le comunicazioni previste ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali “bis”. In particolare, il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 (DL 148/2017) stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.
Il Modello sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.