La disciplina IVA per le transazioni dell’oro è prevista dall’art. 10, comma 11 del dpr 633/1972 che prevede l’esenzione IVA per le seguenti operazioni:
a) le cessioni di oro da investimento
b) le intermediazioni relative alle precedenti operazioni
c) alcune operazioni finanziarie riferite all’oro da investimento ad esempio le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere c-quater e c-quinquies, del vecchio TUIR.
Per oro da investimento si intende:
– l’oro in forma di lingotti o placchette di peso comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi (anche se rappresentato da titoli)
– le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800.
La disciplina delle transazioni in oro è stata riformata dalla Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000 che quale stabilisce cosa debba intendersi per oro e quali sono i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale. Continua a leggere