La modifica del parametro per la misurazione dell’indennità (EBITDA 2020), contrattualizzata con accordo aziendale, non incide sulla funzione incentivante della normativa
Una società di giochi e scommesse che, a seguito dell’emergenza sanitaria e del conseguente stop dell’attività svolta, ha modificato i parametri di riferimento dei premi di risultato, potrà applicare, in qualità di sostituto d’imposta, sul premio 2020 erogato ai suoi dipendenti, l’aliquota agevolata del 10% come imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, a patto che sia raggiunto il risultato incrementale previsto dal nuovo parametro 2020 rispetto a quello del 2019.
Con la risposta n. 270 del 20 aprile 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti sulla tassazione del premio di produttività a una società di giochi e scommesse che lavora sulla base di convenzioni siglate con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In data 29 marzo 2019, la società istante e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019, con cui fra l’altro hanno istituito un premio di risultato a valenza annuale. Il premio di risultato, variabile e non determinabile a priori, era strutturato sulla base dell’incremento dell’EBITDA. Il contratto è stato oggetto di numerose proroghe dovute, in particolare, all’emergenza sanitaria e alla conseguente sospensione delle attività delle sale da gioco, fino ad arrivare all’ultima scadenza fissata, dalle parti, al 31 dicembre 2020. Con la proroga è stato modificato anche il parametro 2019 che determinava il premio di produttività (EBTIDA 2019), riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell’attività del 2020.
L’istante chiede quindi il corretto trattamento fiscale del premio di produttività ai fini dell’effettuazione delle ritenute alla fonte in qualità di datore di lavoro e sostituto d’imposta, ove fossero raggiunti gli obiettivi stabiliti. Il dubbio interpretativo nasceva dal fatto che l’EBITDA del 2019 è stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l’EBITDA del 2020, tenendo conto dei mesi di chiusure. Di conseguenza, il confronto non riguarda l’intero anno, ma un periodo ridotto di attività. In particolare chiede se, in caso di raggiungimento del risultato incrementale dell’EBITDA 2020, possa, nella sua qualità di sostituto d’imposta, applicare sul premio di risultato l’aliquota agevolata del 10 per cento.
L’Agenzia ricorda, in via preliminare, che con la legge di Stabilità 2016 i premi di produzione fruiscono di una tassazione agevolata con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% (articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015). Al riguardo, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo (articolo 2, comma 2, del decreto 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Mef).
Al termine del periodo di maturazione del premio, precisa ancora l’Agenzia, è necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti “incrementale” rispetto a quello del precedente periodo, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento di un obiettivo.
L’Agenzia quindi precisa (come ribadito, tra l’altro, nelle circolari n. 28/2016 e n. 5/2018 e nella risoluzione n. 36/2020) che è possibile fruire del regime fiscale di favore a patto che il raggiungimento degli obiettivi per maturare il premio, definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito dalle parti, e non solo l’erogazione del premio stesso, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Nel caso in esame la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e attestata nell’accordo aziendale dell’8 ottobre 2020, non osta all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.
Lo stesso ragionamento vale per la rideterminazione del parametro EBITDA del 2019: i nuovi criteri da applicare in considerazione del periodo di sospensione delle attività nel 2020 consentono comunque di rilevare l’incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto.
Sempre in tema di criteri incentivanti, da individuare con anticipo, l’Agenzia richiama ancora la recente risoluzione n. 36/2020 con cui è stato precisato che nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è incerto alla data della sua sottoscrizione in quanto il parametro è variabile, l’azienda sotto la propria responsabilità può applicare l’imposta sostitutiva del 10%, se, al termine del periodo congruo, il risultato incrementale viene raggiunto.
Nel caso in esame con l’accordo dell’8 ottobre 2020 le parti non hanno individuato un nuovo criterio, tale da far venir meno la funzione incentivante della norma, ma hanno prorogato fino al 31 dicembre 2020 il precedente accordo, ridisegnando su elementi oggettivi la durata del periodo congruo. Di conseguenza, se alla scadenza l’istante rileva che il valore del parametro EBITDA 2020 è incrementale rispetto al dato 2019, potrà applicare l’imposta ridotta nella misura del 10 per cento.
Infine, precisa altresì l’Agenzia, nel caso in cui i dipendenti scelgano al posto dell’erogazione della somma in denaro, di convertire in tutto o in parte il premio di risultato in servizi di Welfare, il premio non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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