Gli investimenti effettuati in un progetto di ricerca per l’esecuzione del quale si è reso necessario il ricorso anche alle prestazioni di terzi sono ammissibili al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” se connessi all’attività di ricerca svolta. E’ questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 21/E di ieri.
L’Agenzia ha ricordando che il bonus riguarda le imprese, che effettuano, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, investimenti in attività di ricerca e sviluppo, e consiste nella possibilità di beneficiare di un credito di imposta se la spesa complessiva per gli investimenti in tali attività rappresenti un incremento rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continua a leggere