Il decreto antiriciclaggio riporta per i professionisti i casi in cui astenersi dal continuare o perseguire un rapporto professionale dubbio al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.
Particolarmente significative, sotto l’aspetto pratico, sono le prescrizioni formulate all’art. 42 del D.Lgs del 25 maggio 2017 n.90, introdotto in attuazione della “IV direttiva antiriciclaggio”. Infatti, secondo il testo della norma, ove i soggetti obbligati a segnalare operazioni sospette si trovino nella condizione di non poter identificare il cliente e/o non poter identificare lo scopo o la natura della prestazione professionale richiesta dallo stesso, salvo che l’operazione debba essere eseguita per la sussistenza di un obbligo di legge di ricevere l’atto, dovranno astenersi: