Le istruzioni del credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato( ad esempio immobili residenziali), sia alle attività economiche e produttive sono state pubblicate ieri dall’Agenzia delle Entrate con un Provvedimento.
Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.
In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza.
A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
In particolare, il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie.
Fonte: Agenzia delle Entrate