Nel confermare il proprio orientamento in materia, la terza sezione penale della Cassazione ha ribadito – nella pronuncia n. 42160 del 29 novembre – l’imponibilità dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’attività di meretricio, senza possibilità di poter dedurre i relativi costi, trattandosi di “costi illeciti”.
Prima di esaminare la sentenza, va ricordato brevemente il quadro normativo di riferimento.
Articolo 14, legge 537 del 1993
Il comma 4 dell’articolo 14 testualmente dispone che “nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”. Vale a dire che il legislatore nazionale ha formalmente introdotto nel nostro ordinamento il principio della tassabilità dei proventi derivanti da attività illecite.
Successivamente, con l’articolo 2, comma 8, della legge 289/2002, ha inserito – nel richiamato articolo 14 – il comma 4-bis con il quale si esclude la possibilità di dedurre i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
Da ultimo, con l’articolo 36, comma 34-bis del decreto legge 223/2006, ha stabilito che “In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi”.
In altri termini, quest’ultimo intervento legislativo ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 14, con la conseguenza che i proventi illeciti, qualora non collocabili in una delle categorie reddituali di cui all’articolo 6 del Tuir, vengono considerati, ex lege, redditi diversi (al riguardo, si rinvia alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al paragrafo 43, della circolare n. 28/2006).
Infine, per completezza, è il caso di ricordare che la Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 337 del 24 novembre scorso, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 36, comma 34-bis, del Dl 223/2006, sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della Costituzione.
I fatti di causa
Una contribuente ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bolzano che, nel confermare la sentenza del Tribunale altoatesino, l’aveva condannata a un anno di reclusione per il reato di omessa dichiarazione dei redditi (articolo 5, del Dlgs 74/2000).
In particolare, sulla base delle indagini della Guardia di finanza, era emerso che la ricorrente, avendo conseguito nel corso dell’anno 2003 ricavi cospicui (derivanti, in maniera inequivocabilmente provata, dall’attività illecita di sfruttamento della prostituzione) aveva omesso, pur essendone obbligata, di presentare la dichiarazione dei redditi, con conseguente considerevole evasione di imposta.
Tra i vari motivi di doglianza, la ricorrente si lamenta delle argomentazioni del giudice di merito laddove ha ritenuto provato che la somma indicata nella contabilità in nero rappresentasse reddito effettivamente riscosso e quindi imponibile.
A ben vedere, argomenta la difesa della contribuente, è pacifico che il meretricio non costituisce di per sé attività penalmente rilevante, con la conseguenza che le somme percepite dalle ragazze non potevano in alcun modo formare la base imponibile rilevante per integrare la fattispecie omissiva di cui all’articolo 5 del Dlgs 74/2000.
Ulteriore conseguenza di tale assunto è che le somme erogate dalla ricorrente alle ragazze andavano detratte dal reddito complessivo accertato in capo alla stessa, con il risultato che l’imposta evasa si assestava ben al di sotto della soglia di punibilità stabilita dal richiamato articolo 5, senza dimenticare, poi, che se la ricorrente avesse denunciato il reddito percepito si sarebbe, automaticamente, denunciata per sfruttamento della prostituzione.
La decisione
I giudici penali di legittimità rigettano il ricorso, perché infondato.
La Cassazione precisa che, come osservato dai giudici d’appello, sul reddito percepito dalla ricorrente non poteva essere operata alcuna detrazione.
In primo luogo, perché, dal punto di vista operativo, la ricorrente “incassava” attraverso le ragazze – che si trattenevano la loro percentuale – e, pertanto, nella contabilità “in nero” era annotato quanto effettivamente percepito.
In seconda istanza, in quanto, pur volendo considerare i compensi delle ragazze quale costo, “…esso sarebbe indeducibile, rappresentando…l’aspetto economico dell’attività illecita e criminosa dello sfruttamento, in altri termini il ‘costo del reato’”.
E ancora, la Cassazione ricorda che “…secondo l’interpretazione autentica fornita dalla L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4, con riguardo al testo unico sulle imposte dei redditi n. 917 del 1986, tra le categorie dei redditi tassabili classificate nell’art. 6, comma 1, devono intendersi ricompresi anche i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo”(cfr Cassazione, sentenza n. 7411/2009).
Pertanto, concludono i giudici di piazza Cavour, “…una volta stabilito il principio ex lege che il provento illecito costituisce reddito tassabile, da esso non possono non derivare tutti gli obblighi di natura fiscale…”, compreso quello dichiarativo, la cui omissione integra la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 5 del Dlgs n. 74/2000. Del resto, se così non fosse, si creerebbe “…una evidente (e non comprensibile) disparità di trattamento con i redditi derivanti da attività lecite”.
Fonte: Marco Denaro da nuovofiscooggi.it