In quali casi
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato dal contribuente che si accorge di essere incappato in errori od omissioni (ad esempio, ha dimenticato di riportare alcuni oneri deducibili o detraibili), la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Si può ricorrere al 730 integrativo anche quando ci si rende conto di non aver fornito tutti i dati di identificazione del sostituto d’imposta chiamato a effettuare il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto.
Codici diversi a seconda della correzione
Nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio della nuova dichiarazione, a seconda delle modifiche da apportare, deve essere indicato uno dei tre diversi codici previsti.
Quando l’errore commesso comporta un maggior credito o un minor debito (ad esempio, perché nel 730 originario non sono stati riportati tutti gli oneri) o un’imposta invariata (ad esempio, per correggere dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte, ad eccezione dei dati del sostituto d’imposta tenuto al conguaglio), occorre presentare un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1”. Se il soggetto a cui ci si rivolge è lo stesso che ha “seguito” il 730 originario, vanno esibite le “carte” necessarie per il controllo di conformità in relazione alla sola integrazione effettuata; diversamente, va esibita ex novo tutta la documentazione.
Quando occorre modificare/integrare i dati del sostituto, sul frontespizio del modello va riportato il codice “2”. La nuova dichiarazione deve essere compilata con le stesse informazioni contenute nella prima, con la sola differenza del contenuto del quadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Codice “3”, infine, nel caso “misto”, quando cioè il contribuente si accorge di aver commesso errori od omissioni riguardanti sia le informazioni utili a identificare il sostituto sia altri dati che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario.
Gli step post presentazione
Il Caf o il professionista abilitato cui è stato presentato il 730 integrativo rilascia all’interessato la ricevuta modello 730-2, che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Entro il 10 novembre, dopo aver effettuato il calcolo delle imposte, elabora un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3 integrativo), che consegna al contribuente insieme alla copia della dichiarazione integrativa.
Per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni integrative e dei relativi modelli 730-4, gli stessi intermediari avranno tempo fino a lunedì 12 novembre (la scadenza ordinaria del 10 cade di sabato).
L’eventuale conguaglio a credito risultante dalla liquidazione del modello integrativo sarà effettuato dal sostituto d’imposta sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre.