Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità ovvero direttamente dal contribuente, tarmite sostituto d’imposta o tramite CAF. In particolare, se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate deve:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo;
- gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Più in generale il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’amministrazionem fiscale può richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Fonte: Fisco e Tasse