Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 60 del 13 marzo 2017 sono stati finalmente disciplinati i rimborsi immediati delle sentenze esecutive a favore del contribuente. In particolare, il decreto sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente prevede che la garanzia per i rimborsi esecutivi, sia costituita sotto forma di cauzione
- in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale,
- di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità,
- di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.
Per le PMI le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’albo, mentre per i gruppi di societa’, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo’ essere prestata con diretta assunzione dell’obbligazione da parte della societa’ capogruppo o controllante. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella societa’ controllata o collegata. In ogni caso la societa’ capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all’ente a favore del quale e’ prestata la garanzia l’intendimento di cedere la partecipazione nella societa’ controllata o collegata.
La garanzia, va redatta in conformita’ ai modelli approvati, deve avere ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia, l’obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi.
La garanzia e’ prestata fino al termine del nono mese successivo a quello
- del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio
- dell’estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva.
La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.
Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonche’ l’IVA riscossa all’importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell’atto impugnato ovvero della sentenza e’ prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all’estinzione del processo.
Il termine di tre mesi per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall’estinzione del processo. Ai fini dell’escussione della garanzia, l’ente a favore del quale e’ prestata comunica al garante l’ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l’adempimento del contribuente. Ferma restando l’efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
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