Rimborsi immediati per le sentenze esecutive: il decreto in Gazzetta

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 60 del 13 marzo 2017 sono stati finalmente disciplinati i rimborsi immediati delle sentenze esecutive a favore del contribuente. In particolare, il decreto sulla garanzia per l’esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente prevede che la garanzia per i rimborsi esecutivi, sia costituita sotto  forma di cauzione

  • in titoli di  Stato o garantiti  dallo  Stato,  al  valore nominale,
  • di fideiussione rilasciata da una  banca  o  da  una impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di  solvibilità,
  • di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione.

Per le PMI le garanzie possono essere  prestate  anche  dai  consorzi  o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’albo, mentre per i gruppi di societa’, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo’  essere prestata con diretta assunzione dell’obbligazione da parte della societa’ capogruppo o  controllante. La prestazione di garanzia resta ferma anche  in  caso di  cessione  della  partecipazione  nella  societa’  controllata   o collegata. In ogni caso la societa’ capogruppo  o  controllante  deve comunicare in anticipo all’ente a favore del  quale  e’  prestata  la garanzia l’intendimento di cedere la  partecipazione  nella  societa’ controllata o collegata.

La garanzia, va redatta in conformita’ ai modelli  approvati,  deve  avere  ad oggetto l’integrale restituzione della somma pagata al  contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di  garanzia, l’obbligazione  di  versamento  integrale  della  somma  dovuta, comprensiva di interessi.

La garanzia e’ prestata fino al termine  del nono  mese  successivo  a  quello

  1. del  passaggio  in  giudicato  del provvedimento che definisce il giudizio
  2. dell’estinzione del processo, anche  se la sentenza che ha disposto il  pagamento  di  somme  in  favore  del contribuente viene successivamente riformata  con  una  sentenza  non ancora divenuta definitiva.

La garanzia cessa qualora il giudice  del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare  la  condanna al pagamento di somme in favore  del  contribuente  alla  prestazione della garanzia.

Nei giudizi  aventi  ad  oggetto  risorse  proprie  tradizionali nonche’ l’IVA  riscossa  all’importazione,  la  garanzia  a  cui  sia subordinata la sospensione dell’atto impugnato ovvero della  sentenza e’ prestata fino al termine del nono  mese  successivo  al  passaggio  in  giudicato  del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino  al  termine  del nono mese successivo all’estinzione del processo.

Il termine di tre mesi per la restituzione  da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato  del  provvedimento  che  definisce  il   giudizio   ovvero dall’estinzione del processo. Ai fini dell’escussione della  garanzia,  l’ente  a  favore  del quale e’ prestata comunica al garante l’ammontare delle somme  dovute mediante posta elettronica certificata  o  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo,  entro  la  fine del  sesto  mese  successivo  alla  scadenza  del  termine   previsto dall’articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992, n.  546,  per  l’adempimento   del   contribuente.   Ferma   restando l’efficacia della garanzia, il  pagamento  delle  somme  dovute  deve essere effettuato dal garante entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della suddetta comunicazione.

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