L’abuso di diritto è applicabile anche nella materia doganale, a chiarirlo la Corte di Cassazione con la sentenza 35575/2016. In particolare, la sentenza riguardava l’applicabilità della disciplina dell’abuso del diritto nell’ambito di una controversia sul recupero a tassazione di dazi doganali e Iva all’importazione dovuti su operazioni d’importazione nell’Unione europea di banane originarie di Stati che hanno beneficiato del dazio agevolato.
Proponendo ricorso, il MEF, l’Agenzia delle dogane e la Commissione europea, avevano chiesto alla Cassazione di stabilire se, nel caso di specie, i diritti di confine per le banane importate nella Comunità fossero
- dovuti nella misura intera,
- dovuti in base al più favorevole regime applicabile agli operatori nuovi arrivati.
La Cassazione ha ricordato che la norma di riferimento è l’articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/200) in base al quale le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili in forza delle leggi penali tributarie, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. Tuttavia, l’articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 128/2015, prevede, che “i commi da 5 a 11 dell’art.10-bis della legge n.212 del 2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali … che restano disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, e successive modificazioni, nonché dalla normativa doganale dell’Unione Europea”.
Come chiarito dai giudici l’esclusione fissata dal legislatore deve considerarsi limitata ai soli profili procedimentali, pertanto le disposizioni sostanziali della disciplina in tema di abuso del diritto si applicano anche ai diritti doganali, tra i quali rientrano anche i diritti di confine.
Fonte: Fisco Oggi