Aggiornato il “tracciato” che le aziende, o gli intermediari incaricati, dovranno utilizzare per comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas (articolo 6, comma 1, lettera g-ter e articolo 7, comma 5, del Dpr 605/1973).
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ridefinisce modalità e specifiche tecniche, perfeziona il sistema e aggiunge “qualità” alle informazioni da inviare per via telematica all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.
Tra i cambiamenti, la comunicazione dei dati catastali che non dovrà interessare il “passato” o i rinnovi taciti, ma soltanto le nuove stipule o le modifiche del contratto.
Alcuni “ritocchi” migliorativi, inoltre, a favore degli intermediari. Introdotti l’obbligo della comunicazione negativa in assenza di dati e la possibilità di inviarne una sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l’annullamento.
Immutate le indicazioni per i consumi di tutte le utenze.
Scopo dell’operazione è migliorare il flusso delle informazioni e rendere ancora più affidabili e complete le notizie che confluiranno nella banca dati dell’Anagrafe tributaria e che saranno utilizzate dagli uffici finanziari per accertare il reddito del contribuente in caso di accertamento.
I canali utilizzabili per l’invio sono Entratel o Fisconline.
L’esito della trasmissione e della ricezione del documento sarà comunicata on line all’utente anche nell’ipotesi in cui il file venga scartato. In quest’ultimo caso l’Agenzia specificherà i motivi per cui l’operazione non è andata a buon fine, motivi che possono essere di vario genere, dalla trasmissione di un file non elaborabile al mancato riconoscimento del soggetto che ha eseguito la procedura: dal “rifiuto” 30 giorni di tempo per rinviare i dati corretti.
Una ricevuta “web” dell’Agenzia delle Entrate proverà invece che l’operazione si è conclusa senza intoppi. Tempo cinque giorni dalla ricezione e, salvo inconvenienti, le ricevute saranno disponibili in Rete e lì resteranno per un periodo non inferiore a trenta giorni.
Se, infine, c’è stata una svista, la comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica.
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che ridefinisce modalità e specifiche tecniche, perfeziona il sistema e aggiunge “qualità” alle informazioni da inviare per via telematica all’Amministrazione finanziaria, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.
Tra i cambiamenti, la comunicazione dei dati catastali che non dovrà interessare il “passato” o i rinnovi taciti, ma soltanto le nuove stipule o le modifiche del contratto.
Alcuni “ritocchi” migliorativi, inoltre, a favore degli intermediari. Introdotti l’obbligo della comunicazione negativa in assenza di dati e la possibilità di inviarne una sostitutiva una volta che sia decorso il termine utile per l’annullamento.
Immutate le indicazioni per i consumi di tutte le utenze.
Scopo dell’operazione è migliorare il flusso delle informazioni e rendere ancora più affidabili e complete le notizie che confluiranno nella banca dati dell’Anagrafe tributaria e che saranno utilizzate dagli uffici finanziari per accertare il reddito del contribuente in caso di accertamento.
I canali utilizzabili per l’invio sono Entratel o Fisconline.
L’esito della trasmissione e della ricezione del documento sarà comunicata on line all’utente anche nell’ipotesi in cui il file venga scartato. In quest’ultimo caso l’Agenzia specificherà i motivi per cui l’operazione non è andata a buon fine, motivi che possono essere di vario genere, dalla trasmissione di un file non elaborabile al mancato riconoscimento del soggetto che ha eseguito la procedura: dal “rifiuto” 30 giorni di tempo per rinviare i dati corretti.
Una ricevuta “web” dell’Agenzia delle Entrate proverà invece che l’operazione si è conclusa senza intoppi. Tempo cinque giorni dalla ricezione e, salvo inconvenienti, le ricevute saranno disponibili in Rete e lì resteranno per un periodo non inferiore a trenta giorni.
Se, infine, c’è stata una svista, la comunicazione può essere annullata entro trenta giorni dalla data della ricevuta telematica.
Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it