Agenzia delle Riscossioni: Adesione al Saldo e Stralcio online con il “fai da te”

Aderire al “Saldo e stralcio” senza andare allo sportello. Da oggi si può grazie al nuovo servizio “Fai da te” di Agenzia delle entrate-Riscossione, che consente di presentare dal computer, smartphone o tablet, la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella legge di bilancio 2019 (la 145/2018). La nuova modalità di presentazione online è facile e veloce da usare collegandosi direttamente al sito dell’ente. Infatti, accedendo all’area libera del portale dell’Agenzia della riscossione (senza pin e password), si può, con pochi clic, compilare e inviare la domanda di adesione alla nuova misura prevista dalla legge per i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2017.

Il “Saldo e stralcio” delle cartelle è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica e consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora. Il termine entro il quale va presentata la richiesta è fissato al 30 aprile 2019.

Secondo la legge, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 3/2012).
 
Come presentare la domanda
Per utilizzare il servizio “Fai da te” bisogna accedere alla home page del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione ed entrare nella pagina dedicata al “Saldo e stralcio”. In questa sezione, cliccando sul collegamento “Presenta la domanda online con il servizio web – Fai da te – si può compilare direttamente sullo schermo il modulo di adesione (modello Sa-St). Bisogna riportare i dati personali, di domiciliazione, di contatto e un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Poi, è necessario indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento di “saldo e stralcio” e allegare la documentazione di riconoscimento secondo le indicazioni riportate nel sito.
Per proseguire nella compilazione, occorre scegliere se si aderisce in base al valore dell’Isee oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento. Nella prima ipotesi, è necessario attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza) e indicare il valore Isee del proprio nucleo familiare. Nel caso di procedura di liquidazione, invece, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

L’Agenzia trasmetterà una prima email contenente un link per la convalida della richiesta, che dovrà essere effettuata entro le 72 ore successive dalla ricezione. Successivamente, a seguito della verifica e della validazione della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una seconda email di presa in carico della domanda con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

“Fai da te” è presente anche nell’area riservata del portale dove, accedendo con le proprie credenziali (codice fiscale, pin e password), non è necessario allegare alcuna documentazione di riconoscimento ed è possibile inviare la domanda di adesione al “Saldo e stralcio”.  In alternativa, il modello di domanda Sa-St può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo email della direzione regionale di riferimento indicata sul modulo oppure presentato agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Sul sito dell’Agenzia è disponibile un video tutorial su tutto quello che c’è da sapere per aderire al “Saldo e stralcio”, oltre al materiale informativo, la guida all’utilizzo del servizio “Fai da te” e alla compilazione del modello Sa-St.

Chi può aderire
Il provvedimento di “Saldo e stralcio” delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Possono aderire al “saldo e stralcio”, come detto, anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione, di cui all’articolo 14-ter della legge 3/2012, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal (Dl 193/2016 e Dl 148/2017) indipendentemente dal mancato pagamento di alcune rate.
Qualora venisse richiesto l’accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave e comprovata difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’articolo 3 del Dl 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga
Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “Saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente. In particolare si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di Isee non superiore a 8.500 euro; il 20% con Isee da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra 12.500 e 20mila euro.

Nel caso di persone fisiche, per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi. Saranno comunque dovuti gli importi maturati a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

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